Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.33648 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 8869-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTINA POLLAROLO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1594/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO, depositata il 23/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/10/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro M.M., impugnando la sentenza della CTR Piemonte indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronunzia di annullamento, resa dal giudice di primo grado, dell’accertamento redditometrico emesso a carico della contribuente per l’anno di imposta 2008. La CTR, dopo avere ritenuto la tempestività dell’azione accertativa in relazione al termine quinquennale applicabile per le ipotesi di omessa dichiarazione, rilevava che l’accertamento sintetico, fondato su presunzioni semplici, non era stato sostenuto, nel caso concreto, da presunzioni gravi, precise e concordanti, avendo il contribuente dimostrato i costi realmente necessari per il mantenimento di un’autovettura e della casa, non potendosi ritenere corretti gli indici utilizzati dall’ufficio, tenuto conto del valore dei beni- rispettivamente Euro 5000,00 l’autovettura ed Euro 40.800,00 l’immobile -. Non era stato parimenti considerata la disponibilità sul conto corrente, pari ad Euro 18.000,00 all’inizio dell’anno, ridottesi a zero alla fine di tale annualità, oltre alla documentazione attestante gli aiuti corrisposti al contribuente dal di lui padre. La parte intimata ha depositato controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo ed ha altresì depositato, in data 22.11.2018, istanza di sospensione del giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6. Ne consegue che il giudizio va sospeso ai sensi della appena ricordata disposizione.

P.Q.M.

Visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, sospende il giudizio. Così deciso in Roma, all’udienza alla quale si è riconvocato il Collegio, il 5 dicembre 2018. Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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