Corte di Cassazione, sez. Unite Civile, Ordinanza n.33665 del 28/12/2018

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez. –

Dott. GRECO Antonio – Presidente di sez. –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al NRG 4436 del 2017 promosso da:

S.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale Don Giovanni Minzoni, n. 9;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del segretario generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e contro

L.G.; F.A.; C.F.; V.P.;

B.P.; P.R.; CO.Da.; D.R.;

A.M.C.; N.P.; S.D.; DI.AN.Cl.;

– intimati –

avverso la sentenza del Collegio d’appello della Camera dei deputati n. 8/2016 in data 14 dicembre 2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti.

RITENUTO

che S.A., dipendente della Camera dei deputati con qualifica di consigliere parlamentare, ha proposto, con atto notificato il 13 febbraio 2017, ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, per l’annullamento della sentenza n. 8/2016 in data 14 dicembre 2016, resa dal Collegio d’appello della Camera dei deputati nell’ambito di un giudizio relativo ad una controversia di lavoro, attinente alla nomina di tre vicesegretari generali della Camera dei deputati e all’attribuzione di funzioni di capo servizio a nove consiglieri;

che l’Amministrazione della Camera dei deputati, rappresentata e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha resistito con controricorso, deducendo l’inammissibilità della proposta impugnazione;

che gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede;

che il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

che in prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

CONSIDERATO

che, con atto notificato il 6 novembre 2018 e successivamente depositato in cancelleria, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio – essendo sopravvenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2017, che ha consolidato la riserva agli organi di autodichia della Camera della decisione delle controversie di lavoro instaurate dai propri dipendenti e ha rinunciato al ricorso per cassazione;

che, pertanto, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c., il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per intervenuta rinuncia (cfr., in vicende analoghe, Cass., Sez. U., 4 maggio 2018, n. 10775, e Cass., Sez. U., 22 maggio 2018, n. 12569);

che sussistono i presupposti di legge per disporre tra le parti la compensazione delle spese processuali, essendo la citata pronuncia della Corte costituzionale intervenuta nella pendenza del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia; compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2018

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