Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.17546 del 28/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13465/2018 proposto da:

B.I., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Apollodoro 26, presso lo studio dell’avvocato Filardi Antonio, rappresentato e difeso dall’avvocato Zotti Antonella, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2019 dal Dott. DI MARZIO MAURO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo alle SS.UU.; in subordine per l’accoglimento del 5 motivo, rigetto dei primi 4, assorbito il resto.

FATTI DI CAUSA

1. – B.I., cittadino gambiano, propone ricorso per sette mezzi nei confronti del Ministero dell’interno contro il decreto del 3 aprile 2018 con cui il Tribunale di Napoli ha respinto il ricorso avverso il diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della protezione internazionale e di quella umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

3. – Il Procuratore generale ha sollevato la questione della procedibilità del ricorso per mancanza di attestazione di conformità del decreto impugnato, chiedendo rinviarsi a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite a seguito dell’ordinanza di rimessione di questa Corte n. 28844 del 2018.

4. – L’istanza del Procuratore generale va accolta, occorrendo attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla indicata questione.

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo rueolo.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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