LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 19483/2018 proposto da:
H.R., elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Ermini n. 68, presso lo studio dell’Avvocato Geraldine Florence Pagano, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ha.Ja., H.B., Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma, Sindaco del Comune Roma quale tutore provvisorio di Ha.Fr., Ha.Ro. e H.M.;
– intimati –
e contro
M.G., quale curatore speciale di Ha.Fr., Ha.Ro. e H.M., rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, via Giovanni Nicotera n. 7;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3383/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/05/2019 dal cons. PAZZI ALBERTO.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale per i minorenni di Roma, con sentenza in data 6 ottobre 2017, dichiarava lo stato di adottabilità dei minori Ha.Fr., H.R. e H.M. dopo aver preso atto che entrambi i genitori, ristretti in carcere, non erano idonei ad assicurare ai figli un contesto affettivo e materiale adeguato alla loro crescita.
2. La Corte d’appello di Roma, sezione minorenni civile, rigettava – con sentenza del 21 maggio 2018 – gli appelli proposti da Ha.Ja. e H.R., rispettivamente madre e sorella dei minori di cui era stato dichiarato lo stato di adottabilità.
In particolare la corte distrettuale rilevava, rispetto ai motivi di appello presentati da H.R., che: i) la dichiarazione di adottabilità di Ha.Fr., minore che aveva compiuto i quattordici anni, non necessitava di alcun consenso, che doveva invece essere espresso dal minore, ai sensi del L. n. 184 del 1983, art. 22, con esclusivo riguardo alla coppia prescelta per l’affidamento preadottivo; ii) il Tribunale non era vincolato alle richieste del Pubblico Ministero e dunque, nell’interesse del minore, aveva legittimamente pronunciato lo stato di adottabilità di H.M., a prescindere dalle conclusioni rassegnate dal magistrato requirente;
iii) nessuna nullità derivava al procedimento di primo grado per la mancata estensione del contraddittorio a H.R., dato che la stessa, ancora minorenne al momento dell’avvio del procedimento, non solo aveva sempre preso parte al giudizio di primo grado, nel cui ambito erano stati adottati provvedimenti anche a sua tutela, ed era stata informata del suo progressivo sviluppo dai fratelli, ma aveva anche la possibilità, a seguito dell’impugnazione proposta, di fare esaminare in quella sede processuale le proprie ragioni di merito, di modo che la doglianza presentata si risolveva in un dato prettamente formale relativo alla sua mancata individuazione tra i parenti che avrebbero potuto offrire soluzioni alternative alla dichiarazione di adottabilità; iv) H.R. non era in grado di farsi carico della crescita, dell’educazione e del mantenimento dei tre fratelli.
3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso H.R. prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’Avv. M.G., nella qualità di curatore speciale dei minori Ha.Fr., H.R. e H.M..
Gli intimati Ha.Ja. e H.B., genitori dei minori, Sindaco del Comune di Roma, nella qualità di tutore provvisorio dei minori, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma e Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma non hanno svolto alcuna difesa.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1 Occorre prendere le mosse dall’esame della questione, prioritaria in senso logico, prospettata nel quinto motivo di ricorso. Il mezzo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 1, commi 1 e 2, e art. 8, e art. 8 CEDU, anche in relazione all’art. 111 Cost., sui principi del giusto processo, nonchè l’omesso esame della valutazione di un punto decisivo della controversia laddove non era stata disposta la C.T.U. richiesta: la corte territoriale avrebbe escluso l’idoneità di H.R. a prendersi cura dei fratelli facendo ricorso a relazioni dei servizi sociali oramai datate e senza disporre la consulenza tecnica sollecitata dall’appellante, benchè la stessa fosse l’unico mezzo in grado di verificare se l’affidamento alla sorella potesse garantire ai minori il recupero del contesto familiare secondo modalità
e tempi adeguati alle loro esigenze; il collegio d’appello avrebbe così frustrato il diritto dei minori di vivere nella propria famiglia di origine sulla base di presunzioni non corroborate da elementi scientifici reali e non si sarebbe preoccupato di accertare il loro stato di effettivo abbandono.
4.2 La doglianza è inammissibile.
Va premesso che non risulta censurabile in questa sede la decisione del giudice di merito di non disporre l’espletamento di alcuna consulenza tecnica, perchè ritenuta inutile alla luce della congerie istruttoria disponibile.
In vero secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il giudizio sulla necessità e utilità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione, tanto più allorchè il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della soluzione adottata (si vedano in questo senso Cass. 16980/2006, Cass. 4652/2005, Cass. 4686/2004, Cass. 11143/2003).
Il collegio di merito ha poi diffusamente argomentato, sulla base di dati oggettivi forniti dai servizi sociali e dalle case famiglia di accoglienza, in ordine all’impossibilità per H.R., pur protagonista di un percorso di crescita più che positivo e proprio per non compromettere lo stesso, di costituire una soluzione alternativa adeguata alle figure genitoriali e prendersi cura dei fratelli minori, onde consentire loro di permanere nel nucleo familiare di origine.
A fronte di questo accertamento la critica in esame finisce per allegare, sotto il profilo della violazione di legge, un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che però è estranea all’esatta interpretazione della norma a cui si riferisce il vizio denunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e inerisce invece alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 24155/2017).
Il motivo di ricorso – volto apparentemente a dedurre una violazione di norme di legge e diretto in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito – risulta così inammissibile (Cass. 8758/2017).
In particolare non è aggredibile secondo questa prospettiva di critica la valutazione del giudice di merito circa l’incapacità della sorella maggiore di prendersi cura dei fratelli per la necessità di dover proseguire il proprio cammino di crescita, condizione che rende inutile la predisposizione di supporti da parte dei servizi sociali; si tratta infatti di un apprezzamento sulla sussistenza di uno stato di abbandono (e sulla correlata possibilità di approntare misure di sostegno da parte dei servizi sociali integranti un supporto per il superamento di una situazione transitoria e non una completa supplenza di genitori o parenti con rapporti significativi con i minori), che, involgendo un accertamento di fatto, rientra nei compiti istituzionalmente demandati al giudice di merito ed è incensurabile in questa sede di legittimità.
Infine rispetto al dedotto vizio di motivazione è sufficiente rilevare che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel suo attuale testo, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nozione da intendersi come riferita a un preciso accadimento o una specifica circostanza in senso storico-naturalistico e non ricomprendente questioni o argomentazioni, dovendosi di conseguenza ritenere inammissibili le censure irritualmente formulate che estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 21152/2014, Cass. 14802/2017).
Non risulta perciò censurabile sotto il profilo dedotto la mancata valutazione dell’istanza dell’appellante di disporre una consulenza tecnica sull’idoneità di H.R. a prendersi cura dei fratelli minori.
5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 8, comma 4, art. 10, comma 2, art. 11, comma 1, e art. 12, commi 1 e 4, e art. 24 Cost.: la corte distrettuale avrebbe erroneamente escluso che l’appellante H.R. dovesse essere convocata e sentita ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 12, malgrado la stessa fosse divenuta maggiorenne nelle more dei procedimenti per l’accertamento dello stato di adottabilità e vantasse significativi rapporti con i fratelli.
Nè era possibile ritenere che il vizio fosse superato dal fatto che H.R. avesse partecipato al procedimento perchè all’interno dello stesso erano stati adottati provvedimenti anche a sua tutela, in quanto alla giovane era stato precluso l’intervento nel procedimento quale parte processuale piuttosto che come destinataria dei provvedimenti da adottare; allo stesso modo risultava irrilevante la conoscenza di fatto dello sviluppo del procedimento, poichè la L. n. 184 del 1983, art. 8, è volto a garantire la difesa tecnica ed effettiva delle parti in causa, di modo che la convocazione formale non può trovare equipollenti nella mera conoscenza di fatto della pendenza del procedimento.
5.2 Il motivo è inammissibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il carattere vicariante della posizione dei congiunti diversi dai genitori ne comporta il coinvolgimento nel procedimento ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 12, solo nei limiti in cui essi risultino attualmente titolari di rapporti affettivi forti e durevoli, tali, cioè, da consentire loro di offrire elementi essenziali per la valutazione dell’interesse del minore e, per altro aspetto, di prospettare soluzioni dirette ad ovviare allo stato di abbandono nell’ambito della famiglia di origine; il dato materialistico-comportamentale costituisce pertanto un elemento integrativo della fattispecie normativa che spiega influenza sul piano della stessa legittimazione ad essere convocati (nonchè a ricevere, ai sensi degli artt. 15 e 17, della legge citata, la notificazione del decreto di adottabilità ed a proporre opposizione) ed il relativo accertamento rappresenta un prius rispetto al compimento delle formalità, previste dalla legge, da svolgersi attraverso le indagini di cui al precedente art. 10 (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. 8526/2006, 3532/2000, Cass. 14675/1999, Cass. 2863/1998).
L’applicazione di questo principio alla fattispecie in esame fa sì che l’esclusione da parte del giudice di merito della legittimazione sostanziale di H.R. ad essere coinvolta nel procedimento per la dichiarazione di adottabilità si riverberi necessariamente sull’esito da attribuire alla critica in esame.
Infatti, una volta esclusa in via definitiva la legittimazione sostanziale della giovane a prender parte al procedimento per la dichiarazione di adottabilità perchè inidonea a offrire soluzioni dirette ad ovviare allo stato di abbandono nell’ambito della famiglia di origine, rimane irrimediabilmente compromessa la doglianza volta a denunciare il suo mancato rituale coinvolgimento fin dal primo grado di giudizio, poichè la censura muove dall’implicito presupposto che H.R. fosse a ciò legittimata, prescinde dalla ratio decidendi della decisione impugnata e perde significato nel momento in cui la condizione rivendicata rimane esclusa.
6.1 Rimangono assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso (volti a denunciare il secondo l’avvenuta dichiarazione di adottabilità di H.M. pur in assenza di alcuna richiesta in proposito da parte del P.M., il terzo la mancata audizione dei minori in merito alla loro possibile adozione e l’assenza del consenso di Ha.Fr., maggiore di quattordici anni, il quarto l’assenza di alcuna motivazione sulla richiesta di revocare la statuizione con cui era stato disposto il divieto di contatto con i parenti, il sesto la mancata nomina nell’ambito del procedimento di appello di un difensore al padre dei minori dichiarati adottabili).
In vero in tanto H.R. può ritenersi legittimata a criticare lo sviluppo del procedimento per la dichiarazione di adottabilità in quanto la stessa possa a buon diritto rivendicare il diritto di prendere ad esso parte.
L’avvenuta esclusione della legittimazione sostanziale della giovane comporta giocoforza che la stessa non abbia titolo per dolersi di eventuali vizi verificatisi nell’ambito del procedimento.
Le questioni agitate con i motivi di ricorso in esame hanno perciò perso rilevanza decisoria nell’economia della lite in conseguenza della pronuncia resa sul motivo preliminare.
7.2 In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite andranno integralmente compensate in applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (norma dichiarata incostituzionale con sentenza n. 77 del 2018 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe e gravi ragioni), tenuto conto del rapporto di parentela esistente fra le parti e della finalità di evitare la dichiarazione di adottabilità perseguita dall’odierna ricorrente.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019