Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.17605 del 28/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 6017/2014 r.g. proposto da:

CHIAPPINI s.r.l., (cod. fisc. *****), con sede in *****, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Z.G., rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Antonio di Iulio, Lamberto Scatena e Massimiliano Ratti, con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo in Roma, alla Via degli Scipioni n. 267;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (cod. fisc. *****), con sede in *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;

– resistente –

e PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA;

V.D., quale commissario giudiziale della Chiappini s.r.l.

in concordato preventivo;

– intimati –

avverso il decreto della CORTE DI APPELLO di GENOVA depositato il 25/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Chiappini s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso il decreto del 25 gennaio 2014 con cui la Corte di appello di Genova, accogliendo il reclamo promosso, L. Fall., ex art. 183, dall’Agenzia delle Entrate, avverso l’omologazione del concordato preventivo dell’odierna ricorrente, ne aveva respinto la corrispondente istanza. L’Agenzia dell’Entrata si è costituta, oltre i termini di legge per il controricorso, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Non hanno, invece, spiegato difese la Kiara s.r.l., assuntrice di quel concordato, il commissario giudiziale del concordato medesimo e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova.

1.1. Per quanto qui d’interesse, la corte distrettuale, rimeditando propri recenti precedenti in materia, ritenne che il credito IVA andasse pagato integralmente, e non pro quota, anche allorquando – come nella specie – la proposta concordataria non prevedesse la transazione fiscale di cui alla L. Fall., art. 182-ter.

2. Con i formulati motivi si è dedotto, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 160, comma 2, art. 180, comma 4 e art. 182-teranche in combinato disposto con gli artt. 2740,2741,2777 e 2778 c.c. ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione degli artt. 12 e 14 disp. gen.”, per contraddittorietà tra parte motiva e dispositivo in quanto la corte, ad avviso della ricorrente, dopo aver ampiamente giustificato la possibile falcidia del credito IVA alla luce di un suo precedente, successivamente, e nel dispositivo, recependo acriticamente i rilievi nomofilattici di Cass. nn. 22931 e 22932 del 2011, ha accolto un’interpretazione sostanzialistica della L. Fall., art. 182-ter, che postulerebbe, quindi, sempre l’integrale pagamento del credito IVA nel concordato preventivo, a prescindere dalla transazione fiscale;

II) “Violazione della L. Fall., art. 160 in combinato disposto con la L. Fall., art. 182-ter; violazione degli artt. 12 e 14 disp. gen.”, per avere il giudice a quo esteso le regole di un subprocedimento non obbligatorio, quale la transazione fiscale, al procedimento principale di concordato, in deroga alle disposizioni di cui alla L. Fall., art. 160;

III) “Violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 160, comma 2 e L. Fall., art. 180, comma 4, in combinato disposto con gli artt. 2740,2741,2777 e 2778 c.c.”, per avere la corte genovese sovvertito le regole generali delle procedure concorsuali, postulando la peculiarità del credito controverso nel solo caso di concordato preventivo.

3. L’odierno ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

3.1. Va rilevato, invero, che, con ordinanza interlocutoria n. 32924 del 20 novembre/19 dicembre 2018, comunicata il 19 dicembre 2018, questa Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo, ordinando alla società ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso introduttivo e del menzionato provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ed a V.D., nella indicata qualità, nonchè di provvedere alla notificazione dei medesimi atti nei confronti della Kiara s.r.l., assegnando, per i corrispondenti adempimenti, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della citata ordinanza interlocutoria.

3.2. La cancelleria ha certificato che, alla data del 18 aprile 2019, scaduto il termine predetto, “non risulta alcun deposito relativo alla rinnovazione della notifica del ricorso”, nè, come verificato da questo Collegio nel corso dell’adunanza camerale del 6 giugno 2019, si rinviene, nel fascicolo di ufficio, adeguata documentazione attestante l’effettuazione successiva, da parte della medesima ricorrente, degli adempimenti ad essa prescritti.

3.3. Pertanto, alla stregua del combinato disposto dell’art. 371-bis c.p.c. e art. 144-bis disp. att. c.p.c. (equivalendo almeno la disposta rinotificazione del ricorso alla Kiara s.r.l. ad un ordine di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in quanto litisconsorte necessaria processuale), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

4. Non vi è necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che l’Agenzia dell’Entrata si è costituta, oltre i termini di legge per il controricorso, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione (non tenutasi, poichè la controversia è stata decisa in adunanza camerale ex art. 380-bis.1 c.p.c.), mentre le altre parti risultate destinatarie della notifica del ricorso non hanno spiegato difese in questa sede.

4.1. Occorre, invece, dare atto, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunciando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 6 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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