Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.17624 del 28/06/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16616-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIAGRAZIA BRUZZONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1609/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARLA REGIONALE di GENOVA, depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LATORRE.

RITENUTO

che:

C.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Liguria, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento sintetico-redditometrico, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, per IRPEF anno 2007, ha accolto l’appello dell’Ufficio. La CTR, in particolare, ha escluso l’efficacia retroattiva delle modifiche apportate dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22 al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, confermando la legittimità dell’accertamento emesso in applicazione della normativa vigente ratione temporis.

L’Agenzia si costituisce ex art. 370 c.p.c., comma 1. C.G. deposita istanza D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10.

CONSIDERATO

che:

il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018, prevede che le controversie definibili sono sospese, su apposita richiesta del contribuente, con conseguente sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019;

Il ricorrente ha prodotto apposita istanza il 25 marzo 2019.

P.Q.M.

Dichiara sospeso il giudizio, D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2019

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