Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.17671 del 02/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19944-2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del procuratore P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5864/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/04/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

RILEVATO

che:

T.G. ricorre per cassazione, formulando quattro motivi illustrati da memoria, avverso la sentenza in epigrafe, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l’appello da lei proposto contro la decisione con cui il giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione proposta da Intesa San Paolo, s.p.a., avverso un’esecuzione promossa nei suoi confronti dall’odierna ricorrente;

resiste con controricorso Intesa San Paolo s.p.a..

RILEVATO

che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011; come già chiarito da questa Corte in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile e relativa ad analoga controversia tra le stesse parti (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754) è preliminare, e decisivo, il rilievo per cui la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, violando l’art. 366 c.p.c., n. 3: e tanto per le medesime ragioni illustrate nel ricordato precedente, al quale può qui bastare un onnicomprensivo rinvio;

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) condanna T.G. alla rifusione in favore di Intesa Sanpaolo s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di T.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 2 aprile 2019.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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