Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.17679 del 02/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21278/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, *****, in persona del Responsabile Contenzioso Esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, *****, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5186/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/04/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

RILEVATO

che:

M.M. si opponeva a un preavviso di fermo amministrativo relativo a sei cartelle di pagamento emesse per violazioni al codice stradale, deducendo la mancata notifica dei verbali di accertamento sottesi oltre che delle stesse cartelle, e la prescrizione;

il giudice di pace accoglieva l’opposizione con pronuncia confermata dal tribunale secondo cui risultava fondata l’eccezione di prescrizione;

avverso questa decisione ricorre per cassazione Equitalia Sud s.p.a. formulando quattro motivi;

resiste con controricorso il Comune di Roma.

RILEVATO

che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

il primo motivo è fondato;

va dato seguito alla giurisprudenza secondo cui in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione ovvero dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa (Cass., 11/10/2017, n. 23902);

ciò in coerenza con la natura normativamente vincolata dell’attività dell’agente riscossore e con la consegna dell’originale della cartella al destinatario della notifica (Cass., 12/10/2012, n. 17467, in specie punto 2.2.);

l’affermazione del tribunale per cui la mera produzione della relata sarebbe insufficiente ai fini in parolaz è quindi errata, e il giudice del rinvio dovrà procedere agli accertamenti in fatto secondo i principi di diritto appena richiamati;

i restanti motivi sono assorbiti;

ne consegue che, venuta meno la “ratio decidendi” utilizzata nella sentenza qui impugnata perchè, evidentemente, ritenuta più liquida da parte del tribunale, inerente alla prescrizione fatta conseguire all’erronea modalità di valutazione della (prova della) notifica delle cartelle, il giudice del rinvio potrà rivalutare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche le ragioni inerenti alla tempestività dei profili recuperatori (Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080);

spese al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti; cassa in relazione e rinvia al tribunale di Roma perchè, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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