LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2417/2018 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INTESA SANPAOLO SPA, in persona del procuratore P.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, Che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 19086/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 10/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/04/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.
RILEVATO
che:
T.G. ricorre per cassazione, formulando quattro motivi, avverso la sentenza in epigrafe, con cui il tribunale ha rigettato l’appello della stessa deducente contro la decisione con cui il giudice di prime cure aveva accolto l’opposizione proposta da Intesa San Paolo s.p.a., avverso un’esecuzione promossa nei suoi confronti dall’odierna ricorrente;
resiste con controricorso Intesa San Paolo s.p.a..
RILEVATO
che:
la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in armonia con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;
come già chiarito da questa Corte in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile e relativa ad analoga controversia tra le stesse parti (Cass., Sez. U., 28 novembre 2018, n. 30754) è preliminare, e decisivo, il rilievo per cui la ricorrente non riporta in maniera comprensibile la sequenza dei fatti di causa rilevanti, violando l’art. 366 c.p.c., n. 3: e tanto per le medesime ragioni illustrate nel ricordato precedente, al quale può qui bastare un onnicomprensivo rinvio;
il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Pone a carico della ricorrente le spese sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.000,00, oltre 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, oltre accessori legali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019