Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17700 del 02/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. TADDEI Bianca Margerita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6737-2013 proposto da:

NUOVA FOTOINCISIONE FAVERIO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ANGELINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE TUMMINELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 119/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 20/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

RILEVATO

Che:

Nuova Fotoincisione Faverio Srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia n. 119/24/12 che ha respinto l’appello della contribuente avverso la sentenza della CTP di Como n. 128/3/11 che aveva respinto il ricorso della Nuova Fotoincisione Faverio srl contro un avviso di accertamento per IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2005;

l’Agenzia ha resistito con controricorso;

la Direzione Provinciale di ***** dell’Agenzia delle Entrate ha fatto pervenire a questa Corte, il 16.08.2018, la nota n. ***** del 03.08.2018 con la quale si attesta che la contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia, a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione – chiedendo che si dichiari l’estinzione dei giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, a norma del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 46 comma 3.

CONSIDERATO

Che:

l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, conv., con modif., dalla L. n. 96 del 2017, ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, consentendo, pertanto, ai giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018,che questo collegio condivide e fa propria;

il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui: “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”; (Ndr: testo originale non comprensibile).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2019

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