LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10438-2018 proposto da:
IMMOBILIARE EMME SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato LONGO PAOLO, rappresentata e difesa dagli avvocati MOSSALI MARIO, PREVITALI SIMONA;
– ricorrente –
contro
QUATTRO EFFE SRL, CREDITO COOPERATIVO CARAVAGGIO ADDA e CREMASCO –
CASSA RURALE SC, M.A., TREVIAS 2 SRL, ITALFONDIARIO SPA, BANCA POPOLARE di VICENZA SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE *****, ALBERGO RISTORANTE VERRI SRL;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 10399/2017 R.G. del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata il 31/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.
PREMESSO Che:
1. Il Collegio rileva che il ricorso – proposto ai sensi del comma 7 dell’art. 111 Cost. avverso un provvedimento che ha rigettato il reclamo ex art. 591-ter c.p.c., fatto valere dalla società ricorrente contro un decreto di revoca dell’aggiudicazione emesso dal giudice dell’esecuzione – attiene a materia di competenza tabellare di altra sezione di questa Corte.
P.Q.M.
Rilevata la violazione dei criteri tabellari, la Corte rimette il fascicolo al Presidente titolare per l’eventuale riassegnazione alla sotto-sezione competente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 24 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2019