LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19346/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
B.G., rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Benfatti del foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo alla via dell’Industria n. 241, Corridonia (MC);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 18/1/12, resa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche e depositata il 31.1.2012, non notificata;
letto il controricorso e ricorso incidentale di Giuliano B.;
letta le sentenza impugnata;
letta la “richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” depositata dalla ricorrente Agenzia delle Entrate in data 17/07/2018 ed i documenti ad essa allegati che confermano l’estinzione dell’obbligazione tributaria in carico alla ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11. Spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019