Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17939 del 04/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19346/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

B.G., rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Benfatti del foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo alla via dell’Industria n. 241, Corridonia (MC);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 18/1/12, resa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche e depositata il 31.1.2012, non notificata;

letto il controricorso e ricorso incidentale di Giuliano B.;

letta le sentenza impugnata;

letta la “richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” depositata dalla ricorrente Agenzia delle Entrate in data 17/07/2018 ed i documenti ad essa allegati che confermano l’estinzione dell’obbligazione tributaria in carico alla ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11. Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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