Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17942 del 04/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16438/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

P.G., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Cinquemani del foro di Palermo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Terrasanta n. 106, Palermo;

– intimata –

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 3729/14/2016, resa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 19.12.2016;

letta le sentenza impugnata;

letta la “richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere” della ricorrente Agenzia delle Entrate, datata 1 settembre 2018, ed i documenti ad essa allegati che confermano l’estinzione dell’obbligazione tributaria in carico alla ricorrente che ha definito la controversia a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per definizione agevolata D.L. n. 50 del 2017 conv. in L. n. 96 del 2017. Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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