LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16500/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
Unione Sportiva Città di Palermo s.p.a.;
– intimata –
FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 347/3/2017, resa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 31.1.2017;
letta le sentenza impugnata;
letta la dichiarazione di “rinuncia al ricorso R.G. n. 16500/17 ex art. 390 c.p.c.” trasmessa dall’Avvocatura Generale dello Stato” con atto di “Integrazione Documenti” datato 7.8.2018;
letti i documenti ad essa allegati e, in particolare, il “provvedimento di autotutela parziale” con il quale la Direzione provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate ha parzialmente annullato l’avviso di accertamento ***** oggetto del presente giudizio;
letta l’analoga e speculare rinuncia della contribuente, datata 24.5.2018.
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per rinuncia e compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019