Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17943 del 04/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16500/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

Unione Sportiva Città di Palermo s.p.a.;

– intimata –

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 347/3/2017, resa inter partes dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 31.1.2017;

letta le sentenza impugnata;

letta la dichiarazione di “rinuncia al ricorso R.G. n. 16500/17 ex art. 390 c.p.c.” trasmessa dall’Avvocatura Generale dello Stato” con atto di “Integrazione Documenti” datato 7.8.2018;

letti i documenti ad essa allegati e, in particolare, il “provvedimento di autotutela parziale” con il quale la Direzione provinciale di Palermo dell’Agenzia delle Entrate ha parzialmente annullato l’avviso di accertamento ***** oggetto del presente giudizio;

letta l’analoga e speculare rinuncia della contribuente, datata 24.5.2018.

P.Q.M.

Dichiara il giudizio estinto per rinuncia e compensa fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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