Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17952 del 04/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 246-2017 proposto da:

AET APPARATI ELETTROMECCANICI E TELECOMUNICAZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2007/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata il 29/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2019 dal Consigliere Dott.ssa TADDEI MARGHERITA.

RILEVATO

CHE:

A.E.T. Srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR Puglia n. 2007/2016 che ha accolto l’appello della Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Lecce n. 54/2/13 che aveva accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 41 bis, per IRES 2007;

l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; la Società ha chiesto ritualmente ed ottenuto la sospensione del processo a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, depositando a corredo dell’istanza di sospensione la ricevuta della presentazione della domanda di definizione della lite e del modello F24, attestante il pagamento in unica soluzione del dovuto del dovuto; la società ha depositato, il 05.09.2018, istanza di estinzione del giudizio, perchè essendosi verificati i presupposti di legge, può dichiararsi cessata la materia del contendere.

CONSIDERATO

CHE:

Sussistono i presupposti di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, commi 8 e 10, per dichiarare estinto per legge il giudizio di cassazione, senza spese (art. 11 citato) e doppio contributo (Cass. 14782/18).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8 e 10.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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