LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16814/14 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
C.R., rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianmaria Camici, Leopoldo Citi e Daniela Guerrieri, in forza di procura in calce al controricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giammaria Camici, in Roma, via Monte Zebio, n. 30;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Toscana n. 193/17/13 depositata in data 18 dicembre 2013;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 febbraio 2019 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.
RILEVATO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre con un unico motivo per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana in epigrafe indicata, che, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di C.R., geometra, diretta ad ottenere il rimborso dell’Irap versata per gli anni d’imposta 2005-2009.
In particolare, i giudici di appello hanno escluso la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, ritenendo, all’esito dell’esame delle fatture prodotte dal contribuente, che i compensi corrisposti ai terzi sono scarsamente significativi, poichè il loro ammontare è quantificabile in una misura percentuale trascurabile in relazione all’ammontare dei compensi, e che non si tratta di collaborazioni stabili, ma solo di ricorso occasionale all’attività di terzi professionisti che assumevano responsabilità diretta verso il fruitore finale per i risultati dell’attività svolta.
C.R. resiste mediante controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con un unico motivo di ricorso, la ricorrente censura – per violazione del D.Lgs. n. 447 del 1997, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 1, lett. c) – la sentenza d’appello laddove ritiene l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione.
Evidenzia, in punto di fatto, che è pacifico che il contribuente, esercente la professione di geometra, si è avvalso, per le annualità in contestazione ed oggetto di domanda di rimborso, di lavoro altrui, corrispondendo compensi per Euro 4.414,00 nel 2005, per Euro 5.982,00 nel 2006, per Euro 5.271,00 nel 2007, per Euro 4.878,00 nel 2008 e per Euro 8.280,00 nel 2009, e deduce che il ricorso costante a consulenze esterne configura il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, in quanto esulanti dal minimo indispensabile per l’esercizio della professione ed idonee ad accrescere la capacità produttiva del professionista.
2. Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso per cassazione emerge chiaramente che nella fattispecie in esame il thema decidendum riguarda essenzialmente i compensi pagati dal contribuente a professionisti terzi (geologi e architetti) per la realizzazione degli incarichi ricevuti dai clienti.
A tale riguardo, la C.T.R., all’esito dell’esame della documentazione prodotta dal contribuente, ha ritenuto che l’ammontare della spesa dallo stesso sostenuto per ogni anno d’imposta è del tutto trascurabile e poco significativa – dato che si attesta su valori che variano dallo 0,54 per cento al 5,20 per cento, con una media che non supera il 2,41 per cento dei compensi complessivi – e che non “vi è ricorrenza significativa delle stesse figure professionali per ciascun anno”, sicchè non si tratta di “collaborazioni stabili, ma di ricorso occasionale ed estemporaneo all’attività di terzi professionisti (geologo, architetto) che, certamente, stante la specificità della competenza professionale, assumono responsabilità diretta verso il fruitore finale per i risultati dell’attività svolta”.
3. La decisione del giudice regionale non si pone in linea con i principi enunciati da questa Corte.
3.1. Infatti, in riferimento al parametro dell’erogazione di compensi a terzi, occorre valutarne la natura, in quanto è assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l’esercizio della propria professionalità (Cass. n. 1820 del 2017; n. 22674 del 2014; n. 27432 del 29/10/2018).
3.2. Questa Corte ha chiarito che “in tema di Irap, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un’autonoma organizzazione, sussiste se il professionista eroga elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o a un’associazione professionale” (Cass. n. 22674 del 24/10/2014).
4. Nel caso di specie, il contribuente si è avvalso in modo continuativo, e non occasionale, di prestazioni rese da terzi, ed in particolare dell’attività di geologi ed architetti, e i compensi corrisposti ai terzi professionisti sono aumentati di anno in anno, sicchè risulta del tutto irrilevante il rapporto percentuale tra compensi a terzi e compensi complessivamente percepiti dal libero professionista.
5. Conseguentemente, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia e provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019