Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.17991 del 04/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22421/12 R.G. proposto da:

F.G.M., rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale alla lite, dall’avv. Scarpa Luigi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. de Stasio Bernardo, in Roma, via Federico Cesi, n. 72;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia, n. 67/15/11, depositata in data 26 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 febbraio 2019 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza con la quale ha chiesto di dichiarare estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, avendo il contribuente presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 ed avendo provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione;

le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

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