Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18013 del 04/07/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4657-2019 proposto da:

S.A., SE.AN., RICORSO NON DEPOSITATO AL 13/02/2019;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 1223/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CORRENTI VINCENZO.

FATTO E DIRITTO

S.A. e Se.An. propongono ricorso per cassazione contro l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale II di Roma, che resiste con controricorso, avverso ordinanza della Commissione Tributaria regionale del Lazio del 25.10.2017.

Tuttavia, come risulta dal relativo attestato, il ricorso non risulta depositato ed il controricorso è stato iscritto con certificato negativo per mancato deposito del ricorso.

Donde la sua improcedibilità, come da proposta del relatore, che il Collegio condivide e fa propria, con condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese liquidate in Euro 2000 oltre spese prenotate a debito, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento del doppio contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472