Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.18057 del 05/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24327-2017 proposto da:

N.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PIETRO MEROLLI N. 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO ROSATI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO BORDONI;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, *****, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell’avvocato MARCO VINCENTI, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO MAZZUCATO;

– controricorrente-

e contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 873/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. N.G. ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale di Bologna 18.5.2017 n. 873, pronunciata in grado di appello, con la quale venne rigettato il suo appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Bologna n. 3414 del 2015, avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno causato da un sinistro stradale.

La società Generali Italia ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con atto depositato in Cancelleria l’11.2.2019 e debitamente sottoscritto, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.

Il difensore della società intimata ha sottoscritto per adesione l’atto di rinuncia, dichiarando di concordare sulla richiesta di compensazione delle spese.

Va di conseguenza dichiarato estinto il giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

2. Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate, così come richiesto dalle parti.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’art. 391 c.p.c., dichiara estinto il giudizio e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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