LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25600-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
M.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1539/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI PIERPAOLO.
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 1539/9/17 depositata in data 16 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Toscana dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 80/4/13 della Commissione tributaria provinciale di Firenze con cui era stato accolto il ricorso proposto da M.L. avverso due avvisi di liquidazione imposta di registro 2008;
– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo, mentre la contribuente non si è difesa, restando intimata. L’Agenzia delle entrate ha successivamente depositato memoria con istanza al fine ottenere l’estinzione del giudizio per sopravvenuta definizione della lite.
CONSIDERATO
che:
– Con memoria depositata in corso di causa, l’Agenzia delle entrate rende noto di non aver più interesse alla decisione del processo, a seguito di deposito, in corso di causa di istanza della contribuente di definizione della controversia D.L. 50 del 2017 ex art. 11, provvedendo al versamento delle somme dovute;
– L’Agenzia ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e la declaratoria dell’estinzione del giudizio e non ha insistito sulle spese ma, in assenza di costituzione della contribuente e di prova della notifica della memoria contente l’istanza, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse e le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019