Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18145 del 05/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19969/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempre, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 80/38/13, depositata il 6 giugno 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2019 dal Consigliere Dott.ssa d’Angiolella Rosita.

RITENUTO

che:

C.M. proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza con la quale aveva chiesto il rimborso del 50% della ritenuta applicata sull’indennità di incentivo all’esodo, percepita nel gennaio 2005, in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro presso la Telecom Italia spa, rilevando che non era maturato nei suoi confronti il termine decadenziale di 48 mesi di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Il ragionamento del contribuente si basava sull’argomento che il termine per la presentazione dell’istanza non decorreva dalla data della ritenuta quanto piuttosto dalla data di recepimento della direttiva 76/207/CEE da parte dell’Italia con il cd. Visco-Bersani D. 4 luglio 2006, n. 223. L’Agenzia delle Entrate, già in primo grado, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per tardività della domanda di rimborso che avrebbe dovuto essere presentata entro 48 mesi dalla data in cui la ritenuta la era stata operata e cioè entro il 31 gennaio 2009, in quanto la ritenuta era stata operata nel gennaio 2005.

La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso sul presupposto che la decorrenza del termine era individuabile nella sentenza della Corte di giustizia Europea C-207/04 del 2 luglio 2005. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte (di seguito, per brevità, CTR) che, con la decisione che qui si impugna, n. 80/38/13 del 06/06/2013, riteneva che il dies a quo di 48 mesi per il termine di decadenza dell’istanza di rimborso andava individuato dalla sentenza della CGE C-207/04 del 21 luglio 2005, con conseguente tempestività della domanda di rimborso.

Avverso tale sentenza ricorre per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad unico motivo, con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR fatto erronea interpretazione della citata normativa nella parte in cui ha ritenuto che il termine quadriennale di decadenza non decorresse dalla data del versamento, ma dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Il contribuente C.M. è rimasto intimato.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso con rinvio, anche per le spese, alla CTR di Torino in diversa composizione.

CONSIDERATO

che:

Preliminarmente, in mancanza della costituzione del contribuente, va dato atto della tempestività del ricorso per Cassazione proposto nel termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c., vecchia formulazione. Non v’è dubbio che il presente giudizio sia stato instaurato prima del 4 luglio 2009 – termine dal quale opera la modifica del termine lungo di impugnazione (da un anno a sei mesi), come introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17 – ricavandosi ciò dallo stesso ricorso e dalla sentenza impugnata che datano la domanda di rimborso all’11 febbraio 2009 e la data di deposito della sentenza della Commissione Provinciale all’anno 2010. Ciò posto, tenuto conto che la sentenza della CTR qui gravata è stata pubblicata il 06/06/2013 e non è stata notificata, e tenuto che il termine annuale, ex art. 327 c.p.c., opera ex nominatione dierum e si proroga di 46 giorni, la notifica del ricorso in cassazione avvenuta a mezzo posta in data 21/04/2014, è tempestiva.

Il ricorso è fondato e va accolto.

La questione che qui si pone, riguarda il se il termine di decadenza, previsto dalla normativa tributaria (nella specie, trattandosi d’imposta sui redditi, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38) per il diritto al rimborso di un’imposta che sia stata dichiarata, in epoca successiva all’indebito versamento, incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia, decorra comunque – come sostiene l’Agenzia delle Entrate- dalla data del detto versamento, oppure – come ha ritenuto il giudice a quo – da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la non conformità all’ordinamento comunitario.

Tale questione è nota a questa Corte che, a far data dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13676 del 16/06/2014, Rv. 631442-01, ha affermato che: “il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operata”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”.

Senza qui ripercorrere il percorso argomentativo della Suprema Corte ed i consolidati principi che ne sono conseguiti, giova ribadire che l’interpretazione che ne è scaturita ha trovato conforto nei principi, condivisi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell’UE, di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive, cui gli istituti della prescrizione e della decadenza sono finalizzati ed a cui il Legislatore, nel principio della ragionevolezza, deve adeguarsi, salvo l’intangibilità dei c.d. rapporti esauriti.

In materia tributaria, sulla base di tali principi, si suole escludere l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune, proprio in quanto, per il rimborso di imposte non dovute vige un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza dal relativo diritto, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta, o, in mancanza di queste, dalle norme sul contenzioso tributario. Secondo l’interpretazione unanime, le norme di riferimento in tale materia, sono il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, stabilisce il dies a quo nella “data del versamento” o in quella “in cui la ritenuta è stata operata” nonchè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21,comma 2, norma residuale e di chiusura del sistema, in virtù del quale “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”.

Da tali norme, non può dunque prescindersi ogni qual volta si tratti di stabilire il dies a quo di un termine decadenziale, ricavandosene un’interpretazione rigorosa che identifica nel giorno del versamento il dies a quo (come tale non computabile) del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso dell’importo pagato.

Orbene, anche rispetto al caso all’esame, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la decorrenza del termine vada computata comunque dal giorno successivo al versamento poi rivelatosi indebito: il fatto che una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, con effetto retroattivo, abbia dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self executing una norma nazionale di agevolazione fiscale, ampliandone la portata soggettiva, non è sufficiente a mutare le regole vigenti in materia di decadenza, considerata “la posizione del soggetto che, in vigenza della norma che lo escludeva dal beneficio, è rimasto inerte fino all’intervento della sentenza (o anche successivamente), così trovandosi in tutto o in parte decaduto dal diritto al rimborso”, si trova in una “situazione…recessiva rispetto al principio della certezza delle situazioni giuridiche (tanto più cogente in materia di entrate tributarie), che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei rapporti tributari che ne deriverebbe. Spetta, in definitiva, al solo legislatore, in casi come quello in esame (così come in quello del sopravvenire di una legge retroattiva), la valutazione discrezionale, nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti, in ordine all’eventuale introduzione di norme che prevedano termini e modalità di “riapertura” di rapporti esauriti.” (cfr. Cass. S.U. n. 13676 del 16/06/2014).

Alla stregua di tali consolidati principi, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (essendo pacifico che l’istanza di rimborso è stata presentata dal contribuente l’11 febbraio 2009), la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente, il quale è decaduto dal diritto a richiedere il rimborso dell’imposta.

Sussistono giusti motivi, in relazione al contrasto giurisprudenziale esistente al momento della proposizione del ricorso, per compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il rimborso. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019 Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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