LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 342/2015 R.G. proposto da:
S.M. rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Castiello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, via Giuseppe Cerbara n. 44, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna n. 861/01/2014, depositata l’8 maggio 2014.
All’esito dell’odierna adunanza camerale.
RILEVATO
CHE:
Successivamente alla proposizione degli atti introduttivi del giudizio il difensore della ricorrente ha depositato il 2 maggio 2018 “istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.”, a seguito della presentazione di istanza di definizione agevolata dei carichi affidati alli agente della riscossione ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193; in data 15 maggio 2019 ha poi depositato copia delle ricevute dei pagamenti a tal fine effettuati.
Si tratta di fatti sopravvenuti che non risulta siano stati portati a conoscenza della convenuta, in ordine ai quali pertanto appare opportuno assicurare il contraddittorio fra le parti.
A tal fine occorre comunicare quanto sopra alle parti costituite ed al Pubblico Ministero, con invito a formulare eventuali deduzioni in un prefissando termine.
P.Q.M.
La Corte visto l’art. 384 c.p.c. dispone che la presente ordinanza venga comunicata integralmente alle parti costituite ed al Pubblico Ministero, cui assegna termine di giorni 60 dalla comunicazione per eventuali deduzioni in ordine alla rilevanza delle produzioni effettuate ai fini della definizione della causa, che rinvia a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria per l’esecuzione.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019