Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18158 del 05/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28341/2014 R.G. proposto da:

G.M. rappresentata e difesa dagli avv.ti Natale Mangano, Maria Sonia Mangano e Claudio Lucisano, presso lo studio di quest’ultimo elettivamente domicilia in Roma, via Crescenzio n. 91, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 517/36/2014, depositata il 9 aprile 2014.

All’esito dell’odierna adunanza camerale.

RILEVATO

CHE:

Successivamente alla proposizione degli atti introduttivi del giudizio il difensore del ricorrente, l’avv. Lucisano, ha depositato il 30 settembre 2017 una richiesta di sospensione del processo ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11,comma 8 con allegata domanda di definizione agevolata della controversia pendente.

Si tratta di fatto sopravvenuto che non risulta sia stato portato a conoscenza della convenuta, in ordine al quale pertanto appare opportuno assicurare il contraddittorio fra le parti.

A tal fine occorre comunicare quanto sopra alle parti costituite ed al Pubblico Ministero, con invito a formulare eventuali deduzioni in un prefissando termine.

P.Q.M.

La Corte visto l’art. 384 c.p.c. dispone che la presente ordinanza venga comunicata integralmente alle parti costituite ed al Pubblico Ministero, cui assegna termine di giorni 30 dalla comunicazione per eventuali deduzioni in ordine alla rilevanza delle produzioni effettuate ai fini della definizione della causa, che rinvia a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria per l’esecuzione.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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