LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17079/2012 R.G. proposto da:
Titanus s.p.a. rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Taverna e Anna Stefanini, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, viale Regina Margherita n. 262/264, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 139/06/2011, depositata il 13 giugno 2011.
All’esito dell’odierna adunanza camerale.
RILEVATO
CHE:
Successivamente alla proposizione degli atti introduttivi del giudizio il difensore del ricorrente, l’avv. Taverna, ha depositato il 14 maggio 2019 una memoria con 5 allegati con cui, premesso di avere sottoscritto un accordo di mediazione con l’Agenzia delle entrate e di avere effettuato i pagamenti rateali in esso previsti, ha chiesto dichiararsi ha chiesto dichiararsi la cv essazione della materia del contendere.
Si tratta di fatti sopravvenuti che non risulta siano stati portati a conoscenza della convenuta, in ordine ai quali pertanto appare opportuno assicurare il contraddittorio fra le parti.
A tal fine occorre comunicare quanto sopra alle parti costituite ed al Pubblico Ministero, con invito a formulare eventuali deduzioni in un prefissando termine.
P.Q.M.
La Corte visto l’art. 384 c.p.c. dispone che la presente ordinanza venga comunicata integralmente alle parti costituite ed al Pubblico Ministero, cui assegna termine di giorni 30 dalla comunicazione per eventuali deduzioni in ordine alla rilevanza delle produzioni effettuate ai fini della definizione della causa, che rinvia a nuovo ruolo. Manda alla Cancelleria per l’esecuzione.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019