Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.18183 del 05/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29254/2016 proposto da:

D.L., C.F., C.K., C.L., quali eredi di C.V., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 145, presso lo studio dell’avvocato Tepedino Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Benzi Stefano, De Cristofaro Marco, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.G., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Dorella Luca, Guidotto Pietro, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1955/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 26/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2019 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA, che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto dell’eccezione preliminare (nullità notifica); per l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso;

uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati Stefano Benzi e Marco De Cristofaro che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Fabio Micali, con delega orale dell’avv. Luca Dorella, che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia con sentenza del 26 agosto 2016, in accoglimento dell’impugnazione proposta avverso la decisione di rigetto emessa dal Tribunale di Treviso, ha pronunciato l’annullamento per dolo del contratto di cessione di 750 azioni, rappresentative del 50% del capitale sociale della C. s.p.a., concluso tra i germani G. e C.V. il 29 luglio 2002, adottando altresì le pronunce consequenziali di condanna degli eredi dell’acquirente a restituire e ritrasferire le azioni, e l’alienante a restituire il prezzo ricevuto di Euro 3.075.000,00, oltre interessi dal 27 settembre 2002; ha, invece, respinto la domanda generica di condanna dell’acquirente al risarcimento del danno.

Ha ritenuto la corte del merito, per quanto ancora rileva, che il detto contratto – con il quale i fratelli avevano pattuito che colui il quale, fra i due, fosse risultato aggiudicatario in forza di un'”asta privata” (dai medesimi regolamentata in dettaglio) delle 750 azioni in titolarità dell’altro, versando il prezzo entro 180 minuti dalla chiusura dell’asta a mezzo bonifico bancario – fosse viziato da dolo determinante, essendosi in seguito scoperto che il prezzo era stato pagato in parte con denaro appartenente alla stessa società, mediante il prelievo da una riserva di utili degli esercizi precedenti, appostati al passivo di bilancio in un fondo di riserva straordinario.

Dal momento che il venditore, ha accertato la Corte d’appello, ignorava la provenienza della provvista e che egli, in caso contrario, avrebbe immediatamente contestato l’aggiudicazione, essa ha concluso reputando che C.V. abbia agito con dolo, che ben può essere anche omissivo, ai sensi dell’art. 1439 c.c., inducendo controparte in errore per ottenere la cessione del pacchetto azionario ed a proprio esclusivo vantaggio.

Infine, ha ritenuto che dall’annullamento del contratto derivi il ripristino della titolarità delle azioni in capo all’alienante, condannando di conseguenza l’acquirente alla restituzione e l’alienante, a sua volta, a restituire il prezzo ricevuto; mentre spetta alla società azione separata per il recupero di quanto ad essa sottratto.

Avverso questa sentenza propone ricorso la parte soccombente, affidato a tre motivi. Si difende con controricorso l’intimato.

Le parti hanno depositato la memoria ex art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso e della memoria, atteso il consolidato principio secondo cui il controricorso per cassazione sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo può essere validamente notificato su istanza di altro avvocato, nominato unitamente al primo difensore del controricorrente per il giudizio di legittimità ma non abilitato all’esercizio davanti alle magistrature superiori, perchè il particolare requisito dell’iscrizione nell’albo speciale riguarda l’attività difensiva e non già quella puramente procuratoria, le quali possono non coesistere nello stesso soggetto, e la notificazione è atto dell’ufficiale giudiziario eseguibile ad istanza del procuratore (Cass. 27 aprile 2017, n. 10403; 23 novembre 2012, n. 20790; 20 aprile 1995, n. 4438).

2. – Con il primo motivo, parte ricorrente deduce l’omesso esame di fatto decisivo, nonchè la violazione dell’art. 1439 c.c., in quanto la sentenza ha annullato il contratto, senza considerare che, in sostanza, l’importo, prelevato dalle casse sociali ed utilizzato come prezzo per l’acquisto d’asta, sarebbe stato attribuito al vincitore quando divenuto unico socio, con irrilevanza quindi dell’occultamento della provenienza della somma: onde il fatto non esaminato consiste nella sostanziale attribuzione della quota di utili a C.G., dal momento che essi potevano considerarsi già ricompresi nel prezzo elevato ricevuto e che l’alienante era di ciò consapevole; pertanto, manca la ravvisabilità di qualsiasi errore essenziale in capo al medesimo, non avendo l’omissione informativa determinato il suo consenso.

Con il secondo motivo, deduce, in via subordinata, la violazione degli artt. 1458 e 2038 c.c., in quanto la sentenza impugnata lo ha condannato alla restituzione della metà del capitale sociale della società ceduta, laddove invece potrebbero essere stati deliberati aumenti del capitale, tanto da modificare sostanzialmente la res.

Con il terzo motivo, proposto anch’esso in via subordinata, censura l’omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte del merito omesso di decidere sulla domanda riconvenzionale subordinata proposta dal convenuto in primo grado, volta ad ottenere che il ritrasferimento delle azioni fosse condizionato alla integrale restituzione del corrispettivo; in via alternativa, deduca invece l’extrapetizione, per avere la corte territoriale deciso su di una domanda non proposta, a causa dell’errata interpretazione di quella suddetta dell’odierno ricorrente, il quale aveva chiesto di subordinare non l’annullamento (come reputato dalla sentenza), ma il trasferimento azionario alla restituzione del corrispettivo versato.

3. – Il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Esso lamenta che la sentenza abbia trascurato la circostanza secondo cui il prezzo di chiusura della c.d. asta teneva già conto della riserva di utili (di Euro 1.685.320,00) appostata al passivo del bilancio, prelevata dall’acquirente per risultare vincitore.

Ciò, nell’assunto del ricorrente, varrebbe altresì ad escludere l’errore in capo all’acquirente quale conseguenza del proprio dolo.

3.1. – Sotto il primo profilo, l’elemento addotto, a tacer d’altro, non è decisivo.

Ed invero – fermo, come del resto ammesso nello stesso ricorso, il pacifico prelievo occulto della riserva dalle casse sociali – in ogni caso il prezzo delle azioni non coincide con quello dato dal puro rapporto percentuale con il patrimonio sociale.

Nel contratto atipico concluso tra i contraenti, essi convennero che sarebbe divenuto unico socio colui che, all’esito di reciproche libere offerte secondo progressivi rilanci con le modalità predeterminate in apposito “regolamento”, fosse prevalso, purchè il versamento del prezzo fosse seguito entro 180 minuti dalla chiusura della c.d. asta (così descrive il meccanismo negoziale la sentenza impugnata).

Orbene, qualunque sia il metodo più idoneo prescelto per valutarne il “giusto prezzo” delle azioni in relazione all’oggetto ed al tipo della singola società – metodi diretti, che valutano le azioni in quanto tali, come titoli (prezzo di borsa; ma anche efficienza dell’organizzazione, prestigio aziendale, competenze del management, qualità dei dipendenti, ecc.) e metodi indiretti (valutazione del patrimonio e dell’azienda sociale), per lo più utilizzati in modo misto (cfr. Cass. 21 luglio 2016, n. 15025) – resta il fatto che esso non coincide con l’importo delle riserve, proporzionali alla percentuale di capitali detenuta dal socio.

Non senza aggiungere che, per le determinazioni del socio uscente, il pacchetto azionario ben avrebbe potuto avere un valore aggiuntivo, persino non patrimoniale o affettivo, al di là del mero valore intrinseco.

In definitiva, ove pure l’asta si fosse chiusa, secondo l’assunto del ricorrente, proprio al prezzo che lo stesso venditore – che si assume essere stato a conoscenza della predetta riserva di utili – avesse reputato idoneo a compensarlo per la perdita della partecipazione sociale, ciò niente muterebbe, quanto all’integrazione della fattispecie ex art. 1439 c.c.

La norma prevede invero che il dolo di un contraente sia causa di annullamento del contratto, quando i raggiri usati siano tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato. Come si vede, nessun cenno al pregiudizio che dal contratto sia derivato, quale elemento condizionante l’azione di annullamento.

Quale sanzione avverso il vizio del volere che abbia inficiato la manifestazione del consenso, l’annullamento del contratto prescinde invero dalla esistenza, oppur no, di un danno al patrimonio del contraente: a differenza di altre fattispecie (cfr. art. 2373 c.c.), l’induzione in errore o l’esercizio della violenza o la falsa rappresentazione della realtà, nota all’altro contraente, producono il vizio di annullamento del contratto, indipendentemente dal danno o dal pericolo di danno, che non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie di tale invalidità negoziale. Ciò, in ossequio alla nostra tradizione giuridica millenaria, che dal diritto romano trasmigra nelle moderne costituzioni, secondo cui la buona fede deve necessariamente improntare ogni momento del rapporto tra i contraenti, pena il disvalore ricollegato dall’ordinamento a condotte che da essa si discostino.

Quanto alla stessa dedotta circostanza, secondo cui il prezzo di chiusura della c.d. asta teneva già conto della riserva di utili, giova appena aggiungere che costituisce fatto del quale la sentenza non parla e che non risulta in nessun modo, quindi, neppure accertato.

3.2. – Sotto il secondo profilo, la pretesa di negare l’esistenza, in concreto, di un errore essenziale il capo all’alienante si scontra con la natura di pura legittimità del presente giudizio.

4. – Il secondo motivo è inammissibile.

Esso è interamente formulato secondo periodi ipotetici, avendo il ricorrente paventato la mera eventualità che il pacchetto azionario, alla cui restituzione egli è stato condannato dalla corte territoriale, non abbia più la stessa consistenza o valore, come nel caso in cui siano stati nel frattempo deliberati ed eseguiti – appunto, in via di mera ipotesi – degli aumenti del capitale sociale.

Ma è appena il caso di osservare che un motivo di ricorso in cassazione, perchè sia ravvisabile l’interesse del ricorrente al riguardo, deve prospettare una situazione reale, quale elemento di fatto posto a fondamento della censura proposta, e non meramente astratta.

5. – Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Oltre che singolarmente formulato lamentando sia il vizio di omessa motivazione, sia quello di ultrapetizione, sotto il primo profilo esso non considera che la sentenza impugnata ha implicitamente disatteso la richiesta, laddove ne ha escluso il “fondamento normativo”.

In tal modo, si rende applicabile il principio consolidato, secondo cui non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 20 dicembre 2017, n. 30560; 6 dicembre 2017, n. 29191; e molte altre).

Sotto il secondo profilo, erra il ricorrente nell’interpretare la sentenza impugnata, appunto ove essa nega fondamento alla “richiesta di condizionare l’annullamento alle restituzioni”: la quale null’altro, sebbene con linguaggio traslato (annullamento, nel senso di ritrasferimento azionario), intendeva che proprio e solo riferirsi alla domanda riconvenzionale de qua.

Dunque, la condanna alle restituzioni del denaro a carico dell’alienante, al pari della restituzione del pacchetto della partecipazione azionaria, sono parimenti esecutive e dunque immediatamente esigibili da ciascuno dei destinatari, salvo i connessi eventuali inadempimenti e responsabilità.

6. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente, liquidate in Euro 11.300,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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