Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.18210 del 05/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29758-2017 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. SERAFINO 8, presso lo studio dell’avvocato PETRELLI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ROMA; QUESTURA DI ROMA – UFFICIO IMMIGRAZIONE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. R.G. 48692/2017 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Roma ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso in danno di M.B., che ricorre per cassazione, deducendo la violazione di legge e motivazione apparente. L’intimato non harem svolto difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nell’ordinanza impugnata si legge che il provvedimento è stato tradotto in lingua veicolare.

2. E’ ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. ord. n. 18268 del 2016; 22607 del 2015) il principio secondo cui la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell’attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa sia motivata, proprio come le imputa il ricorrente nel caso in esame, con l’impossibilità di reperire un interprete di lingua madre, dovendo, a monte, l’Amministrazione addurre e il giudice ritenere verosimili le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dell’espellendo ovvero dell’inidoneità nel concreto di tal testo. Il decreto di espulsione è, in conclusione, da ritenersi nullo. (Cass. n. 3676/2012).

3. Ogni altra censura resta assorbita e le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato, annullando il provvedimento di espulsione emesso a carico del ricorrente. Condanna il Prefetto di Roma al pagamento delle spese del procedimento di merito da liquidarsi in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per spese, e del presente giudizio da liquidarsi in Euro 2.200,00, di cui Euro 100,00 per spese oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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