LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25278-2017 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati VALENTE NICOLA, CAPANNOLO EMANUELA, PULLI CLEMENTINA, MASSA MANUELA;
– ricorrente –
contro
O.C.E.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3956/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSROBERTO O.
RILEVATO
Che:
il tribunale di Roma con sentenza n. 3956/2017, a seguito di opposizione ex art. 445-bis c.p.c., comma 6, accertava il diritto di O.C.E. al riconoscimento della pensione di inabilità e dell’handicap grave a decorrere dal 1/5/2014 e per l’effetto condannava l’Inps al pagamento della predetta prestazione, oltre accessori e spese.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con due motivi. O.C.E. è rimasto intimato.
E’ stata comunicata alla parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.
RITENUTO
Che:
Col primo motivo l’Inps deduce violazione o falsa applicazione D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 8,L. n. 118 del 1971, artt. 12, 13 e 19, e L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 6 e 7, atteso che il signor O.C.E., essendo nato il *****, alla data del ***** aveva compiuto il 65 anno di età e pertanto in sostituzione della pensione di invalidità civile nonchè dell’assegno mensile di invalidità civile doveva essergli corrisposta per legge la pensione sociale oggi assegno sociale.
Col secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 445-bis c.p.c., commi 6 e 7, della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, e degli artt. 115 e ss. in guanto con l’impugnata sentenza il tribunale aveva condannato l’Inps a pagare la pensione di invalidità mentre il giudizio di cui all’art. 445 bis c.p.c., comma 6, costituendo una fase contenziosa del procedimento di ATP, mira esclusivamente all’accertamento del requisito sanitario senza che il giudice possa compiere accertamenti relativi al diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta, che attengono ad una fase ancora successiva, cioè a quella che si svolge a seguito della notifica del decreto di omologa. Inoltre il tribunale di Roma aveva condannato l’Inps al pagamento della pensione di inabilità civile sulla base del solo requisito sanitario, senza fare con riferimento agli altri requisiti socioeconomici che nel giudizio non erano stati esaminati, nè tantomeno provati.
Le questioni poste col ricorso attengono a temi che sono stati devoluti da questa sezione alla cognizione della quarta sezione di questa Corte con ordinanze nn. 8952/2017 e 27260/2018; per cui risulta opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa delle pronunce della quarta sezione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, all’Adunanza Camerale, il 20 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019