Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18241 del 05/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20458-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.D., nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA POLISPORTIVA SAMPOLESE CALCIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio del Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIACARLA BORSIGLIA, FULVIA COLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI PIERPAOLO.

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 82/3/18 depositata in data 9 gennaio 2018 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 124/3/14 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia contro avviso di accertamento per II.DD. IVA 2007 emesso nei confronti di G.D., quale legale rappresentante e amministratore della cessata Associazione Dilettantistica Polisportiva Sampolese Calcio Srl;

– In particolare, la CTR confermava la decisione di primo grado secondo cui l’avviso impugnato era affetto da un vizio di mancata autorizzazione all’accertamento da parte del responsabile gerarchico dell’amministrazione, da cui derivava la nullità dell’atto impositivo;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un unico motivo. Il contribuente si è difeso, depositando controricorso, che illustra con memoria contenente istanza di sospensione del processo.

CONSIDERATO

che:

– Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018;

– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.

P.Q.M.

letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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