Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.18242 del 05/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18155-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ape legis;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA GIOVANNETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA VERZARO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1745/6/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 663/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva accolto il ricorso proposto da L.S. avverso avviso di accertamento IRPEF IVA IRAP 2004-2005;

il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO

CHE:

1. il contribuente ha depositato istanza di sospensione dei processo aì sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, commi 8 e 10, documentando il pagamento ivi prescritto;

2. sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonchè pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima, avendo il ricorrente impugnato le cartelle anche nel merito della pretesa erariale.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo D.L. n. 119 del 2018 ex art. 6 conv..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 11 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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