LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 7014-2018 R.G. proposto da:
S.A.S., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Giorgio PALMA, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Ajaccio, n. 14, presso lo studio legale “CLLQ” dell’avv. Antonio COLAVINCENZO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6701/15/2017 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 17/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
– premesso che la presente controversia, avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento induttivo di maggiori redditi ai fini IVA, IRPEF ed IRAP conseguiti dal contribuente nell’anno d’imposta 2010, rientra tra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;
– considerato che il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo al deposito della copia della domanda avanzata all’Agenzia delle entrate con richiesta di rateizzazione, corredata dalla prova del pagamento della prima rata.
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019