LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16998-2018 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
SIAT – SOCIETA’ ITALIANA ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. C.F., rappresentata difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Gabriele ESCALAR, presso il cui studio legale, sito in Roma, al viale Giuseppe Mazzini, n. 11, è
elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1691/03/2017 della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, depositata il 04/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/06/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.
FATTO E DIRITTO
LA CORTE:
– premesso che la presente controversia, avente ad oggetto un avviso di accertamento ed atto di irrogazione delle sanzioni, emesse con riferimento al trattamento IVA delle operazioni compiute nell’anno d’imposta 2010 dalla SIAT s.p.a., nella qualità di delegataria in seno agli accordi di coassicurazione intercorsi con altre società assicuratrici, remunerate con commissioni, rientra tra quelle definibili ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018;
– considerato che la società controricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia ex art. 6 cit., provvedendo al deposito della copia delle domande avanzate all’Agenzia delle entrate, corredata dalla prova del pagamento di quanto dovuto, ed ha chiesto la sospensione del giudizio.
P.Q.M.
dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019