LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –
Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20663-2018 proposto da:
B.A., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARIA IZZO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO GORIA e SIMONA ELENA VISCIO;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI MANTOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MIGLIACCIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO PAVARINI;
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 579/2017 del TRIBUNALE di MANTOVA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2019 dal Consigliere ENRICA D’ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA’, il quale conclude affinchè la Corte dichiari la giurisdizione del Giudice Ordinario.
CONSIDERATO IN FATTO
1.Arienti Angelo ed altri, tutti dirigenti sanitari non medici, di cui alcuni in servizio ed altri in quiescenza, convenivano in giudizio l’Azienda socio sanitaria di Mantova (ASST) davanti al Tribunale di Mantova lamentando che le modalità di calcolo con cui era stato determinato e distribuito il fondo di incentivazione ex D.P.R. n. 384 del 1990, nonchè il seguente fondo di risultato istituito e disciplinato dal CCNL 5/12/1996 e successivi contratti fino al CCNL 6/5/2010, oggi in vigore, non erano esatte atteso che una quota significativa del fondo di incentivazione della categoria B era stata illegittimamente trasferita, in sede di applicazione del D.P.R. n. 384 del 1990, al personale amministrativo (ivi compresi gli assistenti tecnici addetti alle attività non sanitarie) e di assistenza sociale, in violazione di quanto stabilito dal D.P.R. n. 270 del 1987, artt. 69 e 104 e, posto che il fondo incentivazione aveva costituito la base del calcolo della retribuzione di risultato,istituita dal CCNL 1996, i ricorrenti assumevano che l’errore si era riverberato anche sulla determinazione dei fondi successivi dei vari enti poi confluiti nella ASST Mantova.
Chiedevano, pertanto, che previo accertamento dell’illegittimità degli atti amministrativi di determinazione del Fondo di incentivazione D.P.R. n. 384 del 1990, ex art. 57 e ss. relativo al personale di categoria B, assunti dalle ex USL n. 45, 46, 47, 48, 49, 50, nonchè degli atti successivi di determinazione del fondo di risultato introdotto dal CCNL O 1996 e successivi CCNL con conseguente loro disapplicazione, venisse disposta CTU ai fini della esatta determinazione del fondo di incentivazione e di risultato con individuazione delle quote di spettanza dei singoli ricorrenti e con condanna dell’ASST convenuta a corrispondere le differenze retributive fra quanto percepito e quanto di loro effettiva spettanza, con interessi e rivalutazione e connessi adempimenti previdenziali.
Hanno riferito, altresì, che si era costituita la ASST di Mantova eccependo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice adito.
2.Tutto ciò premesso i ricorrenti propongono regolamento preventivo di giurisdizione, ribadendo la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario. Resiste l’Azienda socio sanitaria territoriale di Mantova. Entrambe le Parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto accertarsi la giurisdizione del giudice ordinario.
RITENUTO IN DIRITTO
3. I ricorrenti denunciano che gli atti amministrativi,di cui essi hanno chiesto la disapplicazione, non erano atti di macro organizzazione limitandosi alla determinazione dell’entità dei fondi aventi la finalità di premiare la produttività e la qualità della prestazione dei dipendenti e rientravano tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, aventi contenuto meramente ricognitivo contabile e di rideterminazione annuale dell’entità dei fondi, assunti dalle ex UUISSLL nella veste di datori di lavoro e sulla base delle norme contrattuali.
– Deducono che analoghe osservazione dovevano essere fatte con riferimento al D.R.G. 5/12717 della Regione Lombardia del 1991, emanato in applicazione dell’art. 14 L quadro sul pubblico impiego e destinata a disciplinare “i piani ed i programmi volti ad incrementare la produttività e la loro verifica e le incentivazioni connesse”. Tale atto aveva mera natura di recepimento dell’accordo tra parte pubblica e privata e non era atto di macro organizzazione e che, comunque,essi ne contestavano la correttezza.
– Ribadiscono di essere titolari di diritti soggettivi atteso che la retribuzione di risultato costituisce parte della loro retribuzione di dirigenti; che la corretta rideterminazione del fondo è volta a conseguire un maggiore incremento della loro retribuzione e che gli atti amministrativi vengono in rilievo solo quale occasione che ha dato luogo alla lesione del loro diritto soggettivo.
– In definitiva il petitum sostanziale era volto ad ottenere le differenze retributive. In subordine sollevano eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63.
4.Va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
5. Com’è noto, il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, ha devoluto “al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 (per il personale in regime di diritto pubblico), incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonchè quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorchè vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi (…)”. Sono rimaste “devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro (di diritto pubblico)” (art. 63, comma 4).
6. E’ stato anche precisato che la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. “petitum” sostanziale, ossia considerando l’intrinseca consistenza della posizione soggettiva addotta in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest’ultima dal diritto positivo (Cass. SU 27 novembre 2007, n. 24625; Cass. SU 25 giugno 2010, n. 15323; Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21677); che, quindi, se in base al suddetto criterio del “petitum” sostanziale – da determinare all’esito dell’indagine sull’effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio – si accerta che la controversia stessa attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (Cass. SU 28 giugno 2006, n. 14846; Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21677) o che comunque nel giudizio vengano in questione “atti amministrativi presupposti”, in quanto al giudice ordinario è attribuito il potere di disapplicare gli eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi incidenti direttamente o indirettamente sulle situazioni giuridiche soggettive di cui si tratta (Cass. SU 20 giugno 2017, 15276) e del dipendente pubblico in genere (fra le tante: Cass. SU 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. SU 20 giugno 2017, n. 15276).
7. Questa Corte regolatrice ha anche chiarito che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spetta alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo la controversia nella quale la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi o determinano le dotazioni organiche complessive ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 (vedi: Cass. SU n. 22779 del 2010; Cass. SU n. 3052 del 2009; Cass. SU n. 22733 del 2011; Cass. SU n. 25210 del 2015);
8.Con il ricorso davanti al Tribunale i ricorrenti, dirigenti sanitari pubblici, parte in servizio e parte in quiescenza, hanno chiesto – previa la corretta determinazione del fondo di incentivazione della produttività di cui al D.P.R. n. 384 del 1990 di pertinenza del personale della categoria B delle ex UUSSLL, nonchè del fondo di risultato istituito con CCNL del 1996 e successivi contratti collettivi – la condanna dell’Azienda a corrispondere loro le differenze tra quanto percepito e quanto di loro effettiva spettanza.
9.Nella fattispecie in esame i ricorrenti fanno valere il loro diritto soggettivo alla corretta determinazione della retribuzione avendo chiesto la disapplicazione delle delibere assunte dalle ex UUSSLL n. 45, 46, 47, 48, 49, 50, nonchè degli atti successivi di determinazione del fondo di risultato, introdotto dal CCNL n. 1996 e successivi CCNL, che con vari provvedimenti avevano erroneamente determinato l’indennità di incentivazione e la retribuzione di risultato.
10.Nè vale opporre la natura di atti di macro organizzazione degli atti delle ex UUSSLL e della Delib. Regione Lombardia n. 5/12717.
Anche a voler ritenere che le contestazioni riguardano atti di macro organizzazione posti in essere dalle aziende datrici di lavoro deve ribadirsi quanto affermato da questa Corte secondo cui, stante lo specifico regime delle aziende sanitarie che operano secondo principi di natura imprenditoriale, ben poteva la domanda essere proposta davanti al Giudice ordinario in quanto competente a conoscere anche questo tipo di domande. Deve darsi continuità, infatti, ai principi sanciti da questa Corte secondo cui (cfr SU n. 25048/2016, n. 15304/2014, n. 17783/2013), atteso che i provvedimenti, anche di macro organizzazione, adottati dalle aziende sanitarie loca: riguardano la sfera del diritto privato, stante il carattere imprenditoriale impresso a tali enti dalle norme che li disciplinano, la determinazione della loro legittimità è devoluta,comunque, al giudice del lavoro, nel campo del pubblico impiego privatizzato.
Nè argomenti contrari possono essere desunti dal precedente di questa Corte n. 27285/2017 richiamato dall’Azienda sanitaria, precedente che sembra riferirsi a diversa fattispecie di riduzione autoritativa delle dotazioni del Fondo operata dalla Giunta regionale campana e della conseguente impugnazione di detto specifico provvedimento.
11.Deve dunque trovare applicazione il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, commi 1 e 2 che devolve al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro al’e dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. citato.
P.Q.M.
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale rimette la causa anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2019