Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.18528 del 10/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10918/2016 proposto da:

L.B.A., elettivamente domiciliata in Roma Via Ludovisi 36 Scala A, int. 10 presso lo studio dell’avvocato Antonio Curatola e lo rappresentata e difesa dall’avvocato Mario Rispoli in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., D.M., D.P., D.S., Di.Gi.El., Di.Gi.Pi., Fallimento ***** Scarl in persona del curatore pro tempore, M.R., Palasport Piccola Scarl, P.R., Pa.Gi., R.L.;

– intimato –

e contro

C.D., P.R., Pa.Gi., domiciliati in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentati e difesi dall’avv. Vittorio De Gregorio e dall’avv. Angelo Formuso, in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

Di.Gi.El., elettivamente domiciliato in Roma Via Pompeo Magno 23/a presso lo studio dell’avvocato Comandè Carlo che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente incidentale –

e contro

Di.Gi.Pi., R.L., elettivamente domiciliati in Roma Via M. Mercati 42 presso lo studio dell’avvocato Carlo Alfredo Rotili e rappresentati e difesi dall’avvocato Maurizio Nunzio Signorello in forza di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1103/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/05/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO IMMACOLATA, che ha chiesto l’estinzione per rinuncia.

FATTI DI CAUSA

1. Il Fallimento ***** Soc.Coop. r.l., procedendo nelle forme di cui D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 1 e segg. con ricorso notificato il 26/4/2006 ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo gli ex soci della cooperativa Di.Gi.Pi., R.L., P.R., C.D., D.G., Pa.Gi., M.R. e Di.Gi.El., nonchè la ***** Soc.Coop. r.l.; la ricorrente ha chiesto di condannare i convenuti al pagamento in suo favore delle somme ancora dovute a titolo di quote di capitale sottoscritte, ma non versate, in seguito alla Delib. societaria 5 dicembre 1993 di aumento del capitale sociale da Lire 50.000.000 a Lire 600.000.000, finalizzato alla restituzione del finanziamento di Lire 550.000.000 erogato dall’IRCAC in data 21/4/1993, nella misura di Euro 35.119,07 i primi due ( Di.Gi.Pi. e R.L.) e di Euro 35.635,53 gli altri.

La ricorrente ha fatto presente che la società in data 20/12/1999, sul presupposto della prescrizione del credito, aveva liberato i soci dall’obbligazione assunta, rideterminando il capitale in Lire 50.000.000.

Si sono separatamente costituiti i convenuti, tranne la ***** Soc.Coop. r.l., e D.G., rimasti contumaci, eccependo il difetto di legittimazione della curatela, nonchè la prescrizione e contestando nel merito la domanda dell’attore.

Con sentenza dell’11/3/2008 il Tribunale di Palermo ha dichiarato la nullità della deliberazione di riduzione del capitale sociale del 20/12/1999 della cooperativa e ha condannato i convenuti ciascuno al pagamento delle somme rispettivamente richieste nonchè alla rifusione delle spese di lite.

2. M.R., P.R., C.D. e Pa.Gi. hanno proposto appello in via principale contro la sentenza di primo grado; Di.Gi.El., R.L. e Di.Gi.Pi. hanno proposto appello incidentale.

La Curatela del Fallimento ***** Soc.Coop. r.l., la società stessa e gli eredi di D.G., nel frattempo deceduto, non si sono costituiti nel giudizio di appello, restando contumaci.

La Corte di appello di Palermo con sentenza del 10/7/2015 ha respinto tutti gli appelli proposti.

3. Avverso la predetta sentenza hanno separatamente proposto ricorso per cassazione in data 21/4/2016 L.B.A., quale coerede di D.G., da un lato, e P.R., C.D., Pa.Gi., dall’altro; con controricorso e ricorso incidentale tempestivamente notificato hanno impugnato la sentenza di appello anche Di.Gi.El., R.L. e Di.Gi.Pi..

In data 5-29/1/2018 i ricorrenti e ricorrenti incidentali P.R., C.D., Pa.Gi., Di.Gi.El., R.L. e Di.Gi.Pi. hanno rinunciato ai ricorsi rispettivamente proposti, avendo raggiunto un accordo transattivo con la Curatela fallimentare.

Con decreto del 27/7/-2/8/2018 il Presidente ha dichiarato parzialmente estinto il processo, limitatamente ai ricorsi proposti dai ricorrenti e ricorrenti incidentali P.R., C.D., Pa.Gi., Di.Gi.El., R.L. e Di.Gi.Pi..

Residua quindi il solo ricorso proposto da L.B.A., quale coerede di D.G., notificato in data 8/4/2016 e 21/4/2016, anche agli altri coeredi D. ( P., S. e D.M.), basato su due motivi.

Nella narrativa, la ricorrente ha assunto che il sig. D.G. non sarebbe stato socio della Cooperativa, ma solo sindaco, carica da cui si sarebbe dimesso il 24/6/1991 e il 22/12/1991, sì che sarebbe stato estraneo sia alla delibera di aumento di capitale, sia a quella di successiva riduzione; ha affermato altresì che il D. aveva debitamente notificato alle controparti la propria comparsa di risposta in primo grado e aveva depositato anche il proprio fascicolo in cancelleria, non verificando però l’apposizione del timbro di deposito, venendo conseguentemente dichiarato contumace, senza avviso al difensore della sentenza di primo grado; ha infine aggiunto che l’appello era stato notificato al difensore quando ormai il D. era già deceduto dal *****.

Il Fallimento *****.soc.c.oop. r.l. non si è costituito nel giudizio di legittimità.

In data 22/5/2019 il difensore della ricorrente L.B., dato atto dell’intervenuta transazione della lite con la Curatela del Fallimento ha manifestato la intervenuta carenza di interesse alla trattazione della causa, chiedendone la dichiarazione di estinzione per carenza di interesse o inattività.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia della residua parte ricorrente L.B., che ha manifestato la propria carenza di interesse alla trattazione e decisione.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato Fallimento.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto per rinuncia il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 31 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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