LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1276/2011 proposto da:
Avv. R.G., domiciliato in Roma, via Duilio 12, presso lo studio Salvati, in giudizio di persona ex art. 86 c.p.c.;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** s.r.l., in persona del curatore A.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale XXI Aprile, 12, presso l’avvocato Pizzino Alessandro, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaito Marco, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
Avverso decreto del TRIBUNALE DI FIRENZE, depositato il 25/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2019 dal cons. Dott. MAURO DI MARZIO.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Tribunale di Firenze, con decreto del 25 novembre 2011, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta dall’avvocato R.G. per ottenere l’ammissione in via privilegiata allo stato passivo del Fallimento ***** S.r.l. del residuo credito di Euro 5.250,00 vantato per prestazioni professionali rese in favore della società poi fallita, nonchè l’ammissione in prededuzione del credito di rivalsa Iva, già ammesso allo stato passivo, ma con collocazione chirografaria.
2. – Il giudice del merito ha escluso che il credito per Iva, oggettivamente e funzionalmente connesso a quello per diritti ed onorari, potesse essere considerato un credito di massa; ha inoltre affermato che vi era prova del pagamento della somma pretesa dall’opponente a titolo di compenso per l’attività svolta, pagamento annotato in una scheda contabile della fallita che trovava corrispondenza in tre assegni tratti sul Banco di Sicilia intestati al R. e da questi incassati.
3. – Il decreto è stato impugnato per cassazione dall’avvocato R. con ricorso affidato a due motivi, a cui il fallimento ha resistito con controricorso.
4. – L’avvocato R.G., difensore di se stesso, è deceduto durante il giudizio di cassazione. Con ordinanza del 22 giugno 2017 la Corte ha rinviato la causa nuovo ruolo mandando alla cancelleria di richiedere all’agenzia delle entrate la trasmissione di copia della denuncia di successione del R., medio tempore deceduto e che si difendeva personalmente.
All’esito di ulteriori rinvii, e di richiesta di informazioni dirette allo scopo, non è stato possibile accertare se il defunto R.G. abbia lasciato chiamati all’eredità che abbiano eventualmente accettato la medesima.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Pur versandosi in una situazione di oggettiva incertezza in ordine al quesito se vi siano chiamati all’eredità morendo dismessa da R.G., che siano in possesso di beni ereditari, ovvero abbiano eventualmente già accettato l’eredità loro devoluta, situazione di incertezza di per sè legittimante la nomina di un curatore dell’eredità giacente (v. per tutte Cass. 16 luglio 1973, n. 2069), ritiene la Corte che non occorra stimolare l’apertura della relativa procedura, in ossequio al principio secondo cui, nel giudizio di cassazione, la morte dell’unico difensore, avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione, ed attestata dalla relata di notifica dell’avviso di udienza, determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa dandone comunicazione alla parte personalmente (Cass., Sez. Un., 13 gennaio 2006, n. 477), avuto riguardo, per altra via, alla necessaria osservanza del principio di ragionevole durata (v. p. es. tra le tante, di recente, con riguardo alla fissazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, Cass. 21 maggio 2018, n. 12515), profilandosi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
2. – Con il primo motivo il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2758 c.c., comma 2, sul credito per Iva di rivalsa.
Col secondo motivo contesta che vi fosse prova del pagamento della somma pretesa a titolo di compenso e sostiene che spettava al curatore di dimostrare che gli assegni da lui incassati andavano imputati al debito dedotto in giudizio.
3. – Il ricorso è inammissibile.
3.1. – Il primo motivo va dichiarato inammissibile, in quanto, con l’opposizione, il ricorrente si era limitato a chiedere l’ammissione in prededuzione del credito per Iva di rivalsa: la questione attinente al riconoscimento della natura privilegiata di tale credito non poteva pertanto essere dedotta per la prima volta nella presente sede di legittimità.
3.2. – Il secondo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quando il debitore abbia dimostrato di avere corrisposto somme idonee ad estinguere il debito di cui si controverte in giudizio, incombe sul creditore, che pretenda di imputare il pagamento ad altro debito, l’onere della prova della diversa imputazione (Cass. 17102/2006).
4. – Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla formulazione dell’art. 92 c.p.c. applicabile quoad tempus, tenuto conto dell’impossibilità di individuare eventuali chiamati-eredi del defunto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 6 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019