Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.18547 del 10/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 18198/2014 r.g. proposto da:

FALLIMENTO ***** s.p.a., (p. iva *****), in persona del curatore Avv. F.C.P., rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Laura Arnoletti, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Piazza Adriana n. 5, presso lo studio dell’Avvocato Elena Vaccari;

– ricorrente –

contro

P.A., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avvocato Ettore Valenti, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via Duilio n. 13;

– controricorrente –

e D.L.; P.R.; R.C.A..

– intimati –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di MILANO depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

RILEVATO

CHE:

1. Il fallimento Forni e Impianti Industriali ingg. De Bartolomeis s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 dicembre 2013/21 gennaio 2014, n. 238, impugnando, esclusivamente, le statuizioni ivi contenute circa la posizione di P.A.. Quest’ultimo ha resistito con controricorso, mentre sono rimasti solo intimati P.R., R.C.A. e d.L.;

1.1. risulta pervenuto in cancelleria un “atto di rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 390 c.p.c.”, datato 9 aprile 2018 e notificato al P., con cui il Credit Suisse International, affermatosi assuntore del concordato fallimentare ***** s.p.a., ha esposto: i) che, nelle more, è deceduto l’Avv. Ettore Valenti, unico difensore costituito del controricorrente; il) che il fallimento ricorrente è stato chiuso a seguito dell’omologazione del concordato fallimentare proposto dall’assuntore predetto; iii) di non aver interesse a coltivare il giudizio de quo. Ha dichiarato, pertanto, di voler rinunciare all’odierno ricorso per cassazione n. 18194/2014.

CONSIDERATO

CHE:

1. Nessun rilievo può darsi alla comunicazione, da parte di Credit Suisse International, dell’avvenuto decesso dell’Avv. Ettore Valenti, unico difensore costituito per il controricorrente P.. Invero, il processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi di cui agli artt. 299 c.p.c. e ss., tenendo conto che tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità. Benchè, peraltro, sia stato affermato che il decesso dell’unico difensore attivi il potere della Corte di differire l’udienza di discussione, disponendone la comunicazione alla parte personalmente per consentirle la nomina di un nuovo legale, è stato, tuttavia, precisato che anche per l’esercizio di tale potere è necessario che l’evento risulti da attestazione fidefacente dell’ufficiale giudiziario notificante l’avviso di udienza e che sia mancato il tempo ragionevole per provvedere alla nomina di un nuovo difensore (cfr. Cass. n. 3898 del 2015; Cass. n. 21608 del 2013): nella specie, a tacer d’altro, l’evento predetto risale ad oltre quattro anni prima (febbraio 2015) della data odierna, sicchè può agevolmente ritenersi che la tutela del diritto di difesa del controricorrente non giustifichi un differimento dell’udienza, avendo questi avuto il tempo di provvedere alla nomina suddetta;

2. quando il concordato fallimentare con assunzione comporti la cessione delle azioni in favore dell’assuntore, la chiusura del fallimento conseguente alla sua omologazione determina una successione a titolo particolare dell’assuntore stesso nel diritto controverso, regolata dall’art. 111 c.p.c., da ciò derivando che il medesimo assuntore può certamente intervenire nel giudizio in corso anche dinanzi alla Corte di cassazione, ma non come parte necessaria, nè in sostituzione del curatore fallimentare (cfr. Cass. n. 29385 del 2011; Cass. n. 17339 del 2015);

2.1. in un procedimento civile, la chiusura della procedura fallimentare per effetto dell’omologazione del relativo concordato, comportando il venir meno della legittimazione processuale del curatore, impone di far luogo all’interruzione del processo ove l’evento interruttivo sia dichiarato dal suo procuratore costituito o risulti negli altri modi previsti dall’art. 300 c.p.c., proseguendo, altrimenti, il processo legittimamente nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 4766 del 2007; Cass. n. 17339 del 2015). Tale principio, però, non vale per il giudizio di cassazione, che, come si è già detto, è caratterizzato dall’impulso d’ufficio ed al quale non sono, perciò, applicabili le norme di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c. (cfr. Cass. n. 25603 del 2018);

2.2. nel caso in esame, Credit Suisse International, che non ha specificamente allegato di essere cessionario delle azioni intraprese dalla curatela, nè ha spiegato un formale intervento in questa sede, non è comunque legittimato a rinunciare al ricorso proposto dal fallimento (cfr. Cass. n. 17339 del 2015);

3. quanto finora detto, benchè precluda a questa Corte la possibilità di dichiarare estinto il giudizio, non le impedisce, peraltro, di rilevare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire questo procedimento, con conseguente sua inammissibilità;

4. circa le spese di giudizio di legittimità relative ai rapporti tra le parti costituite, è possibile procedersi alla loro integrale compensazione, attesa la peculiarità della odierna vicenda processuale, mentre non deve farsi luogo al raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che, come chiarito da Cass. n. 13636 del 2015 (in senso sostanzialmente conforme, vedasi anche la più recente Cass. n. 31732 del 2018), tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria dell’impugnazione ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa interamente tra e parti costituite le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte Suprema di cassazione, il 20 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019

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