LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22789-2018 proposto da:
W.K., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELERIA della CORTE di CASSAZIONF., rappresentato e difeso dall’avvocato ROSIELLO ANNALISA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G.2986/2018 del ‘FRIBUNALE di MILANO, depositato il 12/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano, con il decreto in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da W.K., il quale ha proposto ricorso per cassazione con un mezzo; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
La trattazione della controversia è stato rinviata a nuovo ruolo all’adunanza del 15/1/2019.
L’unico motivo, che denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 8, 9, 10 e 11, inserito dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, conv., con modif., dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, per avere omesso il Tribunale di fissare l’udienza di comparizione delle parti in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa, è fondato alla luce del principio secondo cui, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il Tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso in cui il richiedente abbia dichiarato di non volersi avvalere del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. del 5/7/2018 n. 17717; Cass. del 26/10/2018 n. 27182).
L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione del decreto ed il rinvio della causa al Tribunale di Milano in diversa composizione per un nuovo esame e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2019