LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11952-2013 proposto da:
JEAN PIERRE DI M. E C. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORIS TOSI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA;
– intimata –
avverso la decisione n. 445/2012 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di VENEZIA, depositata il 19/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria centrale, sezione di Venezia, n. 445/5/2012 depositata il 1231.2012 e non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
– La predetta sentenza, nell’accogliere l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava la sentenza della commissione tributaria di secondo grado di Venezia rigettando integralmente il ricorso di primo grado proposto dalla contribuente Jean Pierre s.a.s di M. e C. avverso avviso di accertamento di contestazione di evasione d’imposta per l’anno 1983;
Per la cassazione di tale sentenza la società contribuente propone ricorso affidato a cinque motivi; resiste con controricorso l’ufficio impositore;
– Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
– Sia la parte contribuente – facendo seguito a istanza di sospensione del giudizio – sia l’amministrazione hanno formalmente rappresentato, e documentato, essere stata la controversia definita ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11,con conseguente cessazione della materia del contendere e hanno concordemente chiesto compensarsi le spese;
– Alla stregua di quanto esposto e della documentazione in atti, si può provvedere in conformità.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019