Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18598 del 11/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2589-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PUBLIKOMPASS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA D’ARACOELI 1, presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO MAISTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO CERRATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2982/2015 della COMM. TRIB. REG. della Lombardia, depositata il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2982/2/15 depositata il 3.7.2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2019.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– La predetta sentenza, rigettando l’appello proposto dall’ufficio, confermava la sentenza della commissione tributaria provinciale di accoglimento del ricorso della contribuente, Publikompass spa, avverso avviso di accertamento anno 2007, con il quale veniva ripreso a tassazione l’importo di Euro 17.420,00, oltre interessi, a titolo di IVA indebitamente detratto, con irrogazione delle conseguenti sanzioni.

– Per la cassazione di questa sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso – affidato ad un unico motivo – cui resiste, con controricorso, la società contribuente.

– Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– Sia la parte contribuente – facendo seguito ad istanza di sospensione del giudizio – sia l’amministrazione hanno formalmente rappresentato, e documentato, essere stata la controversia definita ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11,con conseguente cessazione della materia del contendere ed hanno concordemente chiesto compensarsi le spese.

– Alla stregua di quanto esposto e della documentazione in atti, si può provvedere in conformità.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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