LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8681-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.P., F.A., SOCIETA’ TRANSEUROPA EXPRESS SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA ZARI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1606/2015 della COMM. TRIB. REG. della Toscana, depositata il 28/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 1606/5/15 depositata il 28.9.2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.
RILEVATO IN FATTO
che:
La predetta sentenza, nel respingere l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, confermava la sentenza della commissione tributaria provinciale di Prato di accoglimento dei ricorsi proposti dalla TransEuropa Express srl e dai soci di tale società P.P. e F.A. – quali percettori di maggiori redditi di partecipazione, nella misura rispettivamente del 30% e 70% – avverso avvisi di accertamento con i quali era stata contestata la parziale inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dalla Associazione calcistica Calenzano recuperando a tassazione per Ires Irap e Iva l’importo di Euro 246.000,00;
Per la cassazione di detta sentenza, l’ufficio propone ricorso -affidato a tre motivi – al quale hanno resistito i contribuenti tutti con controricorso;
Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.
CONSIDERATO
che:
Sia la parte contribuente – facendo seguito ad istanza di sospensione del giudizio – sia l’amministrazione hanno formalmente rappresentato, e documentato, essere stata la controversia definita D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, con conseguente cessazione della materia del contendere ed hanno concordemente chiesto compensarsi le spese;
Si può provvedere in conformità alla stregua della documentazione prodotta comprovante l’avvenuta definizione della lite D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019