Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18600 del 11/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8681-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.P., F.A., SOCIETA’ TRANSEUROPA EXPRESS SRL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA ZARI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1606/2015 della COMM. TRIB. REG. della Toscana, depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Toscana n. 1606/5/15 depositata il 28.9.2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

RILEVATO IN FATTO

che:

La predetta sentenza, nel respingere l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, confermava la sentenza della commissione tributaria provinciale di Prato di accoglimento dei ricorsi proposti dalla TransEuropa Express srl e dai soci di tale società P.P. e F.A. – quali percettori di maggiori redditi di partecipazione, nella misura rispettivamente del 30% e 70% – avverso avvisi di accertamento con i quali era stata contestata la parziale inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate dalla Associazione calcistica Calenzano recuperando a tassazione per Ires Irap e Iva l’importo di Euro 246.000,00;

Per la cassazione di detta sentenza, l’ufficio propone ricorso -affidato a tre motivi – al quale hanno resistito i contribuenti tutti con controricorso;

Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

Sia la parte contribuente – facendo seguito ad istanza di sospensione del giudizio – sia l’amministrazione hanno formalmente rappresentato, e documentato, essere stata la controversia definita D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, con conseguente cessazione della materia del contendere ed hanno concordemente chiesto compensarsi le spese;

Si può provvedere in conformità alla stregua della documentazione prodotta comprovante l’avvenuta definizione della lite D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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