Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18601 del 11/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12940-2016 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE LUIGI STURZO 15, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI LUSCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO DE SCISCIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 2455/2016 della COMM. TRIB. REG. della Campania, depositata il 11/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 2455/2016 depositata l’11 marzo 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

RILEVATO IN FATTO

che:

– La predetta sentenza, nell’accogliere l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate, riformava la sentenza della commissione tributaria provinciale di Benevento di accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente B.M. avverso atto di accertamento di maggiore reddito netto sintetico per l’anno di imposta 2008;

– Per la cassazione di tale sentenza la contribuente propone ricorso, affidato a quattro motivi. Non si è costituito con controricorso nei termini di legge l’ufficio, che ha chiesto, con espressa formale istanza, di partecipare eventualmente alla discussione orale;

Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– Sia la parte contribuente – facendo seguito ad istanza di sospensione del giudizio – sia l’amministrazione hanno formalmente rappresentato, e documentato, essere stata la controversia definita ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11,con conseguente cessazione della materia del contendere ed hanno concordemente chiesto compensarsi le spese. I

– Si può provvedere in conformità, alla stregua della documentazione presente in atti che testimonia l’avvenuto regolare completamento della procedura di definizione agevolata della controversia.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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