Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18602 del 11/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22405-2016 proposto da:

D.T., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASILINA 9, presso lo studio dell’avvocato PARIDE LO MUZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato ROBERTO PRETE;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 482/2016 della COMM. TRIB. REG. della Puglia, depositata il 25/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale della Puglia n. 482/2016 depositata il 25 febbraio 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 febbraio 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

RILEVATO IN FATTO

che:

La predetta sentenza, nel rigettare l’appello proposto dalla contribuente D.T., confermava la sentenza della commissione tributaria provinciale di Bari di rigetto del ricorso avverso l’avviso di accertamento della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2,20 e 23, in tema di IVA per l’anno di imposta 2008;

Per la cassazione di tale sentenza, la contribuente D. propone ricorso, affidato a tre motivi. Non si è costituito con controricorso nei termini di legge l’ufficio, che ha chiesto, con espressa formale istanza, di partecipare eventualmente alla discussione orale;

Il ricorso è stato fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380 bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

Sia la parte contribuente che l’amministrazione hanno formalmente rappresentato, e documentato, essere stata la controversia definita ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, con conseguente cessazione della materia del contendere, ed hanno concordemente chiesto compensarsi le spese.

Si può provvedere in conformità, alla stregua della documentazione presente in atti che testimonia l’avvenuto regolare completamento della procedura di definizione agevolata della controversia.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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