LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12889/2014 proposto da:
L. & L. SAS DI L. & C., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale rilasciata in calce al ricorso dall’Avv. Paolo Guadagnuolo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cosenza (CS), via N. Parisio n. 8.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12.
– controricorrente –
Nonchè
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giancarlo Gentile, in forza di procura speciale rilasciata in calce al controricorso ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Magliano Sabina n. 24, presso l’Avv. Maria Gentile.
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 307/03/13 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 25 febbraio 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 aprile 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso.
RITENUTO
che:
– la L. & L. sas ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. *****, dell’importo di Euro 234.806,93, scaturente da controllo automatizzato, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006;
– la Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con sentenza n. 244/13/11, depositata il 18 aprile 2011, ha accolto il ricorso con riferimento all’inesistenza della notifica della cartella esattoriale per violazione delle norme in materia di notifica degli atti giudiziari e, in particolare, per l’omessa compilazione della relata di notifica;
– la Commissione tributaria regionale della Calabria ha riformato la pronuncia di prime cure ritenendo legittima la notifica da parte del concessionario mediante avviso di ricevimento tramite spedizione postale;
– la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi;
– l’Agenzia delle dogane e l’Equitalia Sud s.p.a. resistono entrambe con controricorso;
– in prossimità dell’adunanza camerale, la società ricorrente ha depositato una memoria.
CONSIDERATO
che:
– preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza dei motivi per violazione dell’art. 366 c.p.c., e del principio di specificità e completezza dei motivi di ricorso, formulate nell’ambito del controricorso da parte della Equitalia Sud s.p.a. Del tutto generiche, al riguardo, risultano le doglianze prospettate, che si limitano a richiamare massime di giurisprudenza senza alcuna disamina puntuale dei motivi così come formulati dalla società contribuente. Invero, la lettura dei motivi consente di comprendere l’oggetto della doglianza e le questioni giuridiche poste;
– con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10 e 11), e omessa e/o insufficiente motivazione sulla quaestio giuridica. Parte ricorrente deduce che nel proprio atto costitutivo del grado di appello aveva contestato l’inesistenza, l’inammissibilità e/o la nullità insanabile dell’atto di appello dell’Agenzia delle entrate di Cosenza per essere stato sottoscritto da S.E., quale presunto sostituto del Direttore a quella data assente. Nel giudizio di appello, pur sussistendo una puntuale contestazione, non risulta essere stata depositata una delega che attestasse la sussistenza dei poteri sostitutivi;
– il motivo è infondato;
– secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei gradi di merito del processo tributario, gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dalle norme del Reg. di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest’ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio, dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà (Cass. 25 gennaio 2019, n. 2138; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27570);
– nel caso di specie, la società contribuente si è limitata a contestare l’assenza di una delega che attestasse la sussistenza dei poteri sostitutivi ma nulla ha dedotto in merito all’usurpazione del potere secondo la richiamata giurisprudenza, per cui non risulta soddisfatto il relativo onere probatorio;
– con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione norme di diritto (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26), e motivazione contraddittoria e insufficiente. Secondo quanto prospettato, il motivo di appello in ordine alla legittimità della procedura di notificazione della cartella è stato esaminato con un richiamo normativo e giurisprudenziale non del tutto approfondito e senza considerare il dato temporale. La cartella esattoriale e gli atti autonomamente impugnabili del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, secondo quanto argomentato, non potrebbero essere notificati direttamente dall’Agente della riscossione con la modalità della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sempre necessario l’intervento dei soggetti tassativamente previsti ed abilitati dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1;
– il motivo è infondato;
– in tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982, in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (Cass. 12 novembre 2018, n. 28872; Cass. 13 giugno 2016, n. 12083);
– nel caso di specie, non sussiste alcuna invalidità della notifica della cartella, essendo stata notificata, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, per il cui perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario (Cass. 26 febbraio 2010, n. 4746; Cass. 14 ottobre 2009, n. 21762), nè la ricorrente contesta l’avvenuto perfezionamento della notifica in termini di ricezione dell’atto, se non sotto il profilo del soggetto chiamato ad eseguirla, affermazione che risulta non corretta in ragione della costante giurisprudenza di questa Corte;
– inammissibile risulta la questione concernente il mancato esame dei motivi rimasti assorbiti in primo grado;
– secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, lo scrutinio in appello delle questioni (domande o eccezioni che siano) non accolte dalla sentenza di primo grado postula, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, una “specifica” riproposizione di esse, vale a dire un’espressa riformulazione che, sia pure per relationem, non può essere ravvisa bile nel generico richiamo del complessivo contenuto di atti della precedente fase processuale (Cass. 19 dicembre 2017, n. 30444). Non è sufficiente, dunque, ai fini della rituale riproposizione di una questione – che deve essere effettuata in maniera chiara e univoca -, il generico quanto vacuo riferimento a tutte le difese e/o alle argomentazioni difensive prospettate nel ricorso di primo grado (Cass. 19 dicembre 2017, n. 30444; Cass. 27 novembre 2015, n. 24267);
– nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto oggetto di rinuncia le domande e le eccezioni non accolte e rimaste assorbite in primo grado e la deduzione formulata nel ricorso per cassazione difetta di adeguata specificità in relazione al contenuto dell’atto di costituzione in appello, lì dove nella parte in fatto della pronuncia impugnata si evidenzia un mero richiamo, con rinvio all’atto di prime cure, ai rilievi formulati ritenuti assorbiti e non esaminati;
– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
– sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società contribuente al pagamento le spese processuali che si liquidano in Euro 5.600,00 per onorari in favore dell’Agenzia delle entrate, oltre alle spese prenotate a debito, e in Euro 5.600,00 per onorari in favore dell’Equitalia Sud S.P.A. oltre spese generali e accessori.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 16 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019