LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. NOVIK Adel Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25152/2016 R.G. proposto da:
Distillerie F.lli Russo s.n.c., in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Taranto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Sergio Tropea, sito in Roma, via Casetta Mattei, 239;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. di Catania, n. 1127/17/16, depositata il 23 marzo 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 maggio 2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
CHE:
– la Distillerie F.lli Russo s.n.c. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sez. dist. Di Catania, depositata il 23 marzo 2016, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento di un avviso di pagamento avente ad oggetto l’accisa asseritamente non versata, in relazione alla contestata differenza tra le giacenze reali di prodotti alcoolici e le risultanze contabili;
– il giudice di appello ha ritenuto infondati i motivi di gravame interposti dalla contribuente, vertenti, essenzialmente, su questione di carattere processuale;
– il ricorso è affidato a quattro motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
– con nota del 18 aprile 2019 la ricorrente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio, avuto riguardo alla conclusione tra le parti di un atto di transazione ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 5 bis, conv., con modif., nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, allegando la relativa documentazione attestante la stipula dell’atto transattivo.
CONSIDERATO
CHE:
– sulla base della documentazione prodotta, attestante l’avvenuta conclusione dell’atto di transazione di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 5 bis, conv., con modif., nella L. n. 225 del 2016, n. 225, e dell’assenza di un’obbligazione di pagamento derivante da tale atto a carico della contribuente, in quanto l’importo dovuto è stato compensato con il maggior credito da questa vantato, il giudizio deve essere dichiarato estinto, anche ai sensi D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46,comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso, con conseguente cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata (così, Cass. 9 settembre 2016, n. 17817);
– le spese dell’intero giudizio sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, in coerenza con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.
P.Q.M.
la Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ponendo le spese dell’intero giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019