LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4078-2014 proposto da:
FINANZIARIA INDUSTRIALE F.LLI D. & C. SNC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato MARIA GABRIELLA D., rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA RUBINO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CASTROLIBERO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato MARIA ROMEO, rappresentato e difeso dall’avvocato ADELE GARRITANO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 184/2013 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO, depositata il 31/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22/05/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
che:
1. – La Finanziaria Industriale F.lli D. & c. s.n.c. ha impugnato l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2005 pretesa dal Comune di Castrolibero, relativo a n. 7 immobili di cui soltanto 2 sono di interesse nel ricorso per cassazione.
2. – La CTR della Calabria, con sentenza depositata il 31.7.2013 che la parte dichiara essere stata notificata il 4.12.2013 ha rigettato l’appello della contribuente, confermando la sentenza di primo grado.
3. – La società contribuente propone ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. Il Comune si è costituito in giudizio con controricorso.
CONSIDERATO
che:
4. – Parte ricorrente deduce che la sentenza impugnata è stata notificata in data 4.12.2013 e, tuttavia, non deposita la copia della sentenza impugnata munita di relata di notifica. Agli atti è infatti allegata solo una copia della sentenza impugnata, rilasciata in data 6.8.2013, per uso ricorso per cassazione.
5. – L’art. 369 c.p.c. comma 2, n. 2, impone a pena di improcedibilità il deposito non solo della sentenza impugnata ma anche della relazione di notificazione, ove avvenuta. La ratio della norma, che prevede la necessità per la parte di produrre all’atto del deposito del ricorso la copia autentica della sentenza completa della relazione di notifica, va identificata nell’esigenza di consentire alla Corte e al contempo al resistente di verificare la tempestività dell’impugnazione; più precisamente, alla base della formulazione dell’art. 369 vi è l’intento del legislatore di far sì che l’autorità giudicante sia posta nella condizione di valutare se l’impugnazione sia tempestiva, ovvero se il ricorso sia stato notificato all’intimato entro il termine breve rispetto all’ufficiale comunicazione dell’atto impugnato (Cass. civ. Sez. Un. 15/05/2018, n. 11850; Cass. civ. Sez. II, 24/07/2017, n. 18215).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato improcedibile con la conseguente condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019