Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.18635 del 11/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi riuniti iscritti ai nn. 11281 e 11288/2013 R.G. proposti da:

Boccia Immobiliare Group House s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Maccauro presso il cui studio è

elettivamente domiciliata in Caserta alla via Tescione n. 30, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della Campania nn. 205 e 206/44/12 depositate il 26 ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.

RILEVATO

CHE:

La contribuente ricorre per cassazione avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della Campania indicate in epigrafe che hanno rigettato gli appelli proposti avverso le sentenze n. 44/05/11 e 45/05/11 della Commissione tributaria provinciale di Caserta (entrambe depositate l’8 febbraio 2011) che a sua volta avevano rigettato i suoi ricorsi avverso gli avvisi di accertamento n. ***** e ***** (entrambi notificati il 15 marzo 2010) emessi dall’Agenzia delle entrate a seguito di recupero a tassazione, per gli anni di imposta 2005 e 2006, del reddito locativo non dichiarato di un locale commerciale per Euro 110.000 annui. Chiede cassarsi le sentenze impugnate con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.

L’Agenzia delle entrate deposita controricorsi con cui chiede il rigetto dei ricorsi avversi, spese rifuse.

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due procedimenti, proposti con separarti ricorsi, ma aventi il medesimo oggetto per due diversi anni di imposta.

2. La Commissione tributaria regionale ha rigettato gli appelli in quanto ha ritenuto che nel caso in cui venga registrato un contratto di locazione commerciale il reddito risultante va sottoposto a tassazione, salvo prova contraria, a carico del contribuente, che in realtà non sia stato percepito. Nel caso in esame il contratto risultava registrato il 22 dicembre 2004 e risolto il 10 maggio 2010. Inoltre non era stata fornita prova idonea della cessazione del rapporto in data anteriore, dopo pochi giorni dalla stipula del contratto, come la contribuente aveva sostenuto.

3. Viene proposto come unico motivo di ricorso la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) perchè le sentenze impugnate hanno ritenuto corretti gli accertamenti senza tener conto delle deduzioni della contribuente.

4. Vengono svolte poi altre considerazioni “per completezza espositiva” senza indicare però sotto quale profilo esse possano assumere rilievo come vizi delle sentenze impugnate denunziabili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c..

5. I ricorsi riuniti sono inammissibili per mancanza di specificità. Infatti le sentenze impugnate indicano in maniera univoca, completa e non contraddittoria i motivi del rigetto degli appelli. I ricorsi in realtà non contengono controdeduzioni specifiche su questi punti ma una contestazione in fatto degli accertamenti, già formulata senza successo nel giudizio di merito e qui riproposta, con sostanziale richiesta di rivalutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità.

6. Sono poi inammissibili le rimanenti considerazioni svolte dalla ricorrente “per completezza espositiva” perchè prive del contenuto specifico richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 4.

7. I ricorsi pertanto devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali, come appresso liquidate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente Boccia Immobiliare Group House s.r.l. al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento) oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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