LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO G. Maria – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11846/2017 R.G. proposto da:
A.C., rappresentato e difeso dall’avvocato Laila Perciballi ed elettivamente domiciliati in Roma presso il suo studio, in Roma alla via Campanella n. 41, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 9431/16 depositata il 28 dicembre 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Dinapoli Marco.
RILEVATO
CHE:
A.C. impugnava per revocazione la sentenza della Commissione tributaria regionale Lazio n. 113/20/15 depositata il 23 febbraio 2015 deducendo un errore nel calcolo delle imposte accertate nella sentenza relativamente all’anno 2004. La Commissione tributaria regionale del Lazio dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza n. 9431/16 depositata in data 28 dicembre 2016.
Il contribuente ricorre per cassazione con sei motive e chiede cassarsi la sentenza impugnata.
L’Agenzia delle entrate deposita controricorso con cui contrasta la richiesta, di cui chiede l’inammissibilità o il rigetto.
CONSIDERATO
CHE:
1. L’Agenzia delle Entrate, come rappresentata, ha depositato in atti in data 28 marzo 2018 una richiesta di estinzione del giudizio per avere il contribuente presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione.
2. Si è verificata dunque, dopo la proposizione del ricorso, una causa di estinzione del processo che deve essere qui dichiarata preliminarmente e che esclude la necessità di valutare le altre questioni sollevate dalle parti. Deve essere disposta, inoltre, la compensazione delle spese del presente giudizio, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46come richiesto dalla stessa Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019