Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.18690 del 11/07/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8150-2015 proposto da:

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 213, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE COVINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SIMONE PERAZZOLO;

– ricorrente –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 633/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 14/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:

è stata impugnata da F.M. la sentenza n. 633/2014 della Corte di Appello di Milano con ricorso fondato su tre ordini di motivi e non resistito.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte intimata otteneva dal Tribunale di Vigevano D.I. n. 260 del 2002, con cui veniva intimato al suddetto F. il pagamento della somma di Euro 165.286,32, oltre accessori, quale somma dovuta per attività professionale svolta dal medesimo odierno intimato e consistita nello studio e progettazione di un piano di lottizzazione in *****.

Il F. proponeva opposizione al succitato D.I. svolgendo domande di risoluzione del rapporto e di condanna dell’opposto ingiungente al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 5 milioni.

L’opposizione era resistita dall’intimante M..

L’adito Tribunale di Vigevano, con sentenza n. 428/2009, revocava l’opposto D.I. e condannava l’opponente F. al pagamento in favore del M. della minor somma di Euro 115.000,00, oltre accessori.

Il F. interponeva appello avverso la suddetta decisione del Giudice di prime cure e la parte appellata resisteva al proposto gravame, del quale chiedeva il rigetto, interponendo appello incidentale volto all’integrale rigetto delle avverse domande con conseguente conferma dell’opposto D.I. e, quindi, con conferma del dovuto pagamento della maggior somma ingiunta.

L’adita Corte di Appello di Milano, con la sentenza impugnata colvicorso oggi in esame, respingeva l’appello principale del F. ed, in accoglimento dell’appello incidentale del M. ed in parziale riforma della appellata decisbne, rigettava le domande proposte in uno all’opposizione a D.I. dal F..

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura, secondo la rubrica dello stesso, il vizio di “omesso esame di fatti oggetto di discussione tra le parti univocamente indicativi del subentro con l’arch. M.” e decisivi per il giudizio in relazione all’applicazione degli artt. 1406 e 1408 c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.- Il secondo motivo del ricorso è rubricato come “violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione all’art. 1362 c.c.”.

3.- Con il terzo motivo si lamenta la falsa applicazione di norme di diritto (artt. 99 e 112 c.p.c.) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa pronuncia sulle argomentazioni svolte in replica all’appello incidentale.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di “falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3.

5.- Esposti doverosamente (sia pur in sintesi) i motivi del ricorso, la Corte deve osservare quanto segue.

Agli atti manca la prova dell’intervenuto perfezionamento della notifica del ricorso.

In particolare non risulta prodotto l’avviso di ricevimento.

Il ricorso non può, pertanto, che essere dichiarato inammissibile.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019

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