LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13951-2017 proposto da:
M.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. BOMBELLI 29 B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VERRASTRO, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONA GIANNANGELI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 492/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 24/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ACIERNO MARIA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
LA Corte d’Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile la l’impugnazione proposta da M.S.A. avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale. La Corte territoriale ha fondato la decisione sul rilievo della proposizione dell’appello con citazione e non con ricorso peraltro con notificazione invalida perchè effettuata presso l’Avvocatura generale dello Stato e non presso quella distrettuale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il cittadino straniero rilevando che la citazione era stata depositata tempestivamente nei 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia di primo grado e che il vizio di notifica riscontrato conduce ad una nullità sanabile.
Il ricorso è fondato. In primo luogo deve evidenziarsi la tempestività dell’impugnazione anche alla luce dell’opzione adottata dalla recente sentenza delle S.U. n. 28575 del 2018 (notifica/comunicazione ordinanza primo grado 18/7/2016; deposito atto di citazione 23/8/2016 – ratione temporis era applicabile la sospensione feriale dei termini). In secondo luogo la notifica effettuata presso l’Avvocatura generale integra una nullità del tutto sanabile previo ordine di rinnovazione della notificazione entro un termine indicato dal Collegio (ex multis Cass. 7810 del 2018).
All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019