LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6205-2018 proposto da:
D.Y. alias Y., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLA MANNETTI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, PG PRESSO la CORTE di CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2277/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 09/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
che la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello di Y.D., in ragione del fatto che era stato proposto con ricorso depositato (in data 10 aprile 2017) nel termine di trenta giorni dalla comunicazione (in data 13 marzo 2017) dell’ordinanza impugnata che aveva rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ma successivamente e tardivamente notificato.
CONSIDERATO
che il ricorso per cassazione è fondato, alla luce del principio secondo cui, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f), l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un “overrulling” processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione (Cass. S.U. n. 28575 del 2018).
che, in accoglimento del ricorso, l’ordinanza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019