LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17899-2018 proposto da:
K.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NERI LIVIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BRESCIA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1635/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 30/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
Che:
Mamady Koita ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Brescia ha confermato il diniego di protezione internazionale e umanitaria; il ministero non ha svolto difese;
il secondo motivo di ricorso (violazione o falsa applicazione degli del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, T.U. Imm. artt. 5 e 19,art. 10 Cost., artt. 3 e 8 Cedu, in relazione ai presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari) intercetta la questione pendente dinanzi alle sezioni unite di questa Corte sotto i profili della intertemporalità delle nuove norme di cui al D.L. n. 119 del 2018 e della perdurante rilevanza o meno del principio reso da Cass. n. 4455-18, richiamata nel ricorso per cassazione; è dunque necessario attendere la decisione delle sezioni unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2019